INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
addetto stampa : valenza probatoria delle prove acquisite in ispezione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   10/05/2016,   n.4559

Il Tribunale di Roma conferma l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali, pur non facendo prova fino a querela di falso, sono attendibili fino a prova contraria quando esprimono gli elementi da cui traggono origine e sono supportati da riscontri univoci e concordanti. Qualora, a fronte di complessive risultanze istruttorie prodotte dall’INPGI (numerose dichiarazioni da cui risulta che il giornalista si è occupato di raccogliere, elaborare e diffondere notizie attraverso gli strumenti a ciò predestinati; campionatura dei comunicati stampa redatti dal giornalista), il datore di lavoro si limiti a richiamare il generico profilo professionale di esecutore amministrativo formalmente assegnato al giornalista dipendente del Comune, può essere affermata la sussistenza dei presupposti per l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI alla luce delle prove documentali in atti, anche senza bisogno di procedere all’escussione di testimoni in giudizio.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

addetto stampa : valenza probatoria delle prove acquisite in ispezione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   10/05/2016,   n.4559

Il Tribunale di Roma conferma l’orientamento consolidato della Suprema Corte secondo il quale i verbali redatti dai funzionari degli Enti previdenziali, pur non facendo prova fino a querela di falso, sono attendibili fino a prova contraria quando esprimono gli elementi da cui traggono origine e sono supportati da riscontri univoci e concordanti. Qualora, a fronte di complessive risultanze istruttorie prodotte dall’INPGI (numerose dichiarazioni da cui risulta che il giornalista si è occupato di raccogliere, elaborare e diffondere notizie attraverso gli strumenti a ciò predestinati; campionatura dei comunicati stampa redatti dal giornalista), il datore di lavoro si limiti a richiamare il generico profilo professionale di esecutore amministrativo formalmente assegnato al giornalista dipendente del Comune, può essere affermata la sussistenza dei presupposti per l’insorgenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI alla luce delle prove documentali in atti, anche senza bisogno di procedere all’escussione di testimoni in giudizio.