INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ufficio stamppa e contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   28/10/2015,   n.7433

Sussiste tra le parti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (e non di libera collaborazione autonoma professionale) qualora i giornalisti siano tenuti ad assicurare la continuità del servizio, pur non avendo l’obbligo di rispettare un determinato orario. Ulteriori indici sono: la personalità della prestazione, l’utilizzazione dei beni e strumenti della Provincia e l'attività di coordinamento, esercitata dalla giornalista Responsabile dell’Ufficio, la quale si raccordava con gli organi della Provincia, e ne riportava le direttive alle altre giornaliste facenti parte della struttura. Secondo la Corte d’Appello di Roma non è idonea a mutare le conclusioni del Tribunale - nel senso sopra descritto - (sent. n. 20173 del 2012) la circostanza che le giornaliste non avessero l'obbligo di esclusività, ossia di lavorare solamente per la Provincia, in quanto l'obbligo di esclusività è previsto solamente per i giornalisti lavoratori subordinati, ed in ogni caso non si estende ai casi in cui il concorrente rapporto con altro datore sia autonomo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ufficio stamppa e contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   28/10/2015,   n.7433

Sussiste tra le parti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (e non di libera collaborazione autonoma professionale) qualora i giornalisti siano tenuti ad assicurare la continuità del servizio, pur non avendo l’obbligo di rispettare un determinato orario. Ulteriori indici sono: la personalità della prestazione, l’utilizzazione dei beni e strumenti della Provincia e l'attività di coordinamento, esercitata dalla giornalista Responsabile dell’Ufficio, la quale si raccordava con gli organi della Provincia, e ne riportava le direttive alle altre giornaliste facenti parte della struttura. Secondo la Corte d’Appello di Roma non è idonea a mutare le conclusioni del Tribunale - nel senso sopra descritto - (sent. n. 20173 del 2012) la circostanza che le giornaliste non avessero l'obbligo di esclusività, ossia di lavorare solamente per la Provincia, in quanto l'obbligo di esclusività è previsto solamente per i giornalisti lavoratori subordinati, ed in ogni caso non si estende ai casi in cui il concorrente rapporto con altro datore sia autonomo.