Con la sentenza in commento la sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione - analogamente a quanto motivato, in diversa composizione collegiale, con sent 8067/16 - ha ritenuto non pertinente il ragionamento in precedenza seguito dalla medesima Corte che, con sentenza n. 1098/12, aveva negato la facoltà dell'Inpgi di disciplinare in modo autonomo rispetto all'A.G.O. la specifica materia del cumulo pensione / reddito da lavoro.
Più in particolare, la sezione lavoro della S. Corte nel criticare vari passaggi della precedente sentenza del 2012, richiama ed applica – in quanto valevoli anche nella fattispecie sottoposta al suo esame - i principi affermati di recente dalle Sezioni Unite della stessa Suprema Corte, secondo cui la disciplina applicabile all’Inpgi in materia pensionistica è quella assicurata dalle misure adottate dall’Istituto in virtù della propria autonomia regolamentare (vigilata per legge dai Ministeri), analogamente a quanto previsto per gli altri enti e casse gestori di forme di previdenza privatizzate. E ciò in ragione del processo di delegificazione in favore degli enti privatizzati originato dalla Legge Delega n. 537 del 1993 e portato a compimento con il Dlgs 509 del 1994.
Conclude quindi la sentenza de quo richiamando testualmente quanto affermato dalle Sezioni Unite e cioè che – in ragione di quanto sopra – malgrado l’ambiguità dell’espressione, la normativa di legge in materia di cumulo pensione/reddito (che, nel disciplinare le posizioni di iscritti all’AGO, fa richiamo agli enti sostitutivi della medesima), non può ritenersi riferibile anche alle posizioni assicurative di iscritti all’ente privatizzato INPGI.
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