INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico: indici sintomatici e caratteristiche
Tribunale di Roma,   Sezione lavoro,   22/03/2016,   n.2830

La qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, che una diversa nuova volontà e, come tale, idoneo a rendere manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere al loro rapporto. Il Giudice di prime cure, nella sentenza qui in commento, dopo un excursus delle più importanti decisioni della Suprema Corte in tema di subordinazione nel lavoro giornalistico, ha ritenuto provati - alla luce delle risultanze istruttorie - tutti gli indici rivelatori di quest'ultima (inserimento nell'organizzazione aziendale, eterodirezione, attività non occasionale, persistenza anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra della disponibilità del giornalista a soddisfare le esigenze datoriali). Il Tribunale ha peraltro ritenuto non rilevante ai fini della esclusione del carattere subordinato della prestazione dedotta in giudizio, sia la circostanza che il giornalista - per un limitato periodo di tempo e per poche ore al giorno - abbia svolto attività giornalistica anche a favore di altro datore di lavoro, sia l'ulteriore circostanza che nella specie fosse previsto un compenso specifico per l'opera prestata. Ha rilevato infatti il Giudice che, nella specie, la pattuizione della remunerazione non risultava definita di volta in volta (come si vi fossero tanti singoli incarichi), ma era stata definita a monte di ogni periodo lavorativo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico: indici sintomatici e caratteristiche
Tribunale di Roma,   Sezione lavoro,   22/03/2016,   n.2830

La qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante stante l'idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, che una diversa nuova volontà e, come tale, idoneo a rendere manifesto il concreto assetto che esse hanno inteso imprimere al loro rapporto. Il Giudice di prime cure, nella sentenza qui in commento, dopo un excursus delle più importanti decisioni della Suprema Corte in tema di subordinazione nel lavoro giornalistico, ha ritenuto provati - alla luce delle risultanze istruttorie - tutti gli indici rivelatori di quest'ultima (inserimento nell'organizzazione aziendale, eterodirezione, attività non occasionale, persistenza anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra della disponibilità del giornalista a soddisfare le esigenze datoriali). Il Tribunale ha peraltro ritenuto non rilevante ai fini della esclusione del carattere subordinato della prestazione dedotta in giudizio, sia la circostanza che il giornalista - per un limitato periodo di tempo e per poche ore al giorno - abbia svolto attività giornalistica anche a favore di altro datore di lavoro, sia l'ulteriore circostanza che nella specie fosse previsto un compenso specifico per l'opera prestata. Ha rilevato infatti il Giudice che, nella specie, la pattuizione della remunerazione non risultava definita di volta in volta (come si vi fossero tanti singoli incarichi), ma era stata definita a monte di ogni periodo lavorativo.