INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
inapplicabile all'inpgi la disciplina sul riordino del servizio nazionale della riscossione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   08/06/2016,   n.5595

Il Tribunale di Roma ribadisce, ancora una volta, che le denunce contributive, in quanto atti provenienti dallo stesso debitore, hanno piena efficacia confessoria, costituendo atto di ricognizione del debito che esonera l'Ente creditore dalla prova della sussistenza del credito che si presume fino a prova contraria. Il Giudicante, inoltre, liquida come infondate e del tutto arbitrarie le eccezioni dell'azienda nei confronti dell'INPGI in merito alle condizioni cui l'Istituto subordina la concessione della rateazione dei debiti contributivi che sarebbero, a parere della società resistente, non allineate a quelle previste da Equitalia. Il Tribunale conferma, pertanto, l'inapplicabilità all'Inpgi della disciplina sul riordino del Servizio Nazionale della riscossione (D. Lgs. 112/99) essendo quest'ultima dettata esclusivamente per l'Assicurazione Generale Obbligatoria.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

inapplicabile all'inpgi la disciplina sul riordino del servizio nazionale della riscossione
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   08/06/2016,   n.5595

Il Tribunale di Roma ribadisce, ancora una volta, che le denunce contributive, in quanto atti provenienti dallo stesso debitore, hanno piena efficacia confessoria, costituendo atto di ricognizione del debito che esonera l'Ente creditore dalla prova della sussistenza del credito che si presume fino a prova contraria. Il Giudicante, inoltre, liquida come infondate e del tutto arbitrarie le eccezioni dell'azienda nei confronti dell'INPGI in merito alle condizioni cui l'Istituto subordina la concessione della rateazione dei debiti contributivi che sarebbero, a parere della società resistente, non allineate a quelle previste da Equitalia. Il Tribunale conferma, pertanto, l'inapplicabilità all'Inpgi della disciplina sul riordino del Servizio Nazionale della riscossione (D. Lgs. 112/99) essendo quest'ultima dettata esclusivamente per l'Assicurazione Generale Obbligatoria.