INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
natura simulata delle erogazioni all'esodo - imponibilita' contributiva
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   23/06/2016,   n.13057

La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento in tema di incentivi all'esodo affermando che, al di là del nomen juris usato, qualora l'erogazione abbia avuto funzione tipicamente retributiva, in quanto strettamente connessa al rapporto di lavoro, è soggetta a contribuzione previdenziale. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto indici sintomatici della natura retributiva delle erogazioni e, per contro, della natura simulata della diversa imputazione del pagamento, la circostanza che gli accordi tra l'azienda e ciascuno dei lavoratori siano intervenuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e quindi non in funzione di incentivo alla risoluzione dello stesso, bensì di composizione delle reciproche pretese derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Rilevante, inoltre, il fatto che i verbali di conciliazione contengano la rinuncia dei lavoratori ad ogni pretesa derivante dalla prestazione lavorativa e non prevedano l'erogazione di alcuna somma a titolo di TFR, preavviso, risarcimento del danno ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

natura simulata delle erogazioni all'esodo - imponibilita' contributiva
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   23/06/2016,   n.13057

La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento in tema di incentivi all'esodo affermando che, al di là del nomen juris usato, qualora l'erogazione abbia avuto funzione tipicamente retributiva, in quanto strettamente connessa al rapporto di lavoro, è soggetta a contribuzione previdenziale. In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto indici sintomatici della natura retributiva delle erogazioni e, per contro, della natura simulata della diversa imputazione del pagamento, la circostanza che gli accordi tra l'azienda e ciascuno dei lavoratori siano intervenuti dopo la risoluzione del rapporto di lavoro e quindi non in funzione di incentivo alla risoluzione dello stesso, bensì di composizione delle reciproche pretese derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Rilevante, inoltre, il fatto che i verbali di conciliazione contengano la rinuncia dei lavoratori ad ogni pretesa derivante dalla prestazione lavorativa e non prevedano l'erogazione di alcuna somma a titolo di TFR, preavviso, risarcimento del danno ex art. 18 dello Statuto dei lavoratori.