La Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha ritenuto che l'imputazione fittizia delle erogazioni all'esodo del lavoratore, piuttosto che alla risoluzione del contratto di lavoro e agli emolumenti ad esso collegati, costituisca una forma di evasione contributiva e non una mera omissione.
La Corte di Cassazione, pertanto, conferma l'orientamento secondo il quale l'omessa o infedele denuncia di emolumenti corrisposti al lavoratore, soggetti a contribuzione, fa presumere la volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti.
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