L'art. 28 L. n. 69/63 non esclude che coloro che collaborano nelle redazioni di periodici e riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, possano essere inquadrati come giornalisti quando ne ricorrano le condizioni. La Cassazione ritiene infatti che tale norma si limita solo a stabilire che i soggetti che assumono la qualifica di direttori responsabili delle suddette pubblicazioni, anche ove non esercitino abitualmente e professionalmente l'attività di giornalista, debbano essere iscritti all'Albo in un apposito elenco.
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