INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
prescrizione: gli effetti della denuncia del lavoratore
Corte d'Appello Milano,   Sezione LAvoro,   20/04/2016,   n.292

La res dubia ha ad oggetto la validità, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della denuncia ex art. 3,comma 9, lett. a), L. 335/95 presentata dal lavoratore all'Inpgi per il recupero della contribuzione riferita ad un periodo antecedente il quinquennio immediatamente precedente la presentazione di detta denuncia. Sul punto, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che, con riferimento alla riscossione dei contributi dovuti all'Inpgi, trova applicazione il regime di cui all'art. 3 , comma 9, lett. a) l. 335/95, secondo cui la prescrizione è di durata quinquennale e decorre dalla data della denuncia contributiva mensile dell'azienda ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del contributo mensile dovuto all'Ente previdenziale dal datore di lavoro. Ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale non osta la circostanza che la natura subordinata della prestazione lavorativa, e dunque l'obbligo datoriale di versare la contribuzione all'Ente previdenziale competente , sia stata accertata in un momento successivo, qualora - come nella specie - in detto giudizio di accertamento non sia stato chiamato l'Ente previdenziale, né il lavoratore abbia posto in essere, nelle more, atti interruttivi della prescrizione. Così ha deciso la Corte di Appello di Milano accogliendo il ricorso proposto dall'Ente previdenziale.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

prescrizione: gli effetti della denuncia del lavoratore
Corte d'Appello Milano,   Sezione LAvoro,   20/04/2016,   n.292

La res dubia ha ad oggetto la validità, ai fini dell'interruzione della prescrizione, della denuncia ex art. 3,comma 9, lett. a), L. 335/95 presentata dal lavoratore all'Inpgi per il recupero della contribuzione riferita ad un periodo antecedente il quinquennio immediatamente precedente la presentazione di detta denuncia. Sul punto, la Corte di Appello di Milano ha ritenuto che, con riferimento alla riscossione dei contributi dovuti all'Inpgi, trova applicazione il regime di cui all'art. 3 , comma 9, lett. a) l. 335/95, secondo cui la prescrizione è di durata quinquennale e decorre dalla data della denuncia contributiva mensile dell'azienda ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del contributo mensile dovuto all'Ente previdenziale dal datore di lavoro. Ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine prescrizionale non osta la circostanza che la natura subordinata della prestazione lavorativa, e dunque l'obbligo datoriale di versare la contribuzione all'Ente previdenziale competente , sia stata accertata in un momento successivo, qualora - come nella specie - in detto giudizio di accertamento non sia stato chiamato l'Ente previdenziale, né il lavoratore abbia posto in essere, nelle more, atti interruttivi della prescrizione. Così ha deciso la Corte di Appello di Milano accogliendo il ricorso proposto dall'Ente previdenziale.