La Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che - positiva per l'INPGI - così ribadendo che ai giornalisti pubblicisti che esercitano attività giornalistica in via esclusiva e prestano opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali, si applica il trattamento economico e normativo dei redattori. Anche secondo il Giudice di Appello, dunque, risulta congruo, nonostante la mancanza di iscrizione all'Albo dei professionisti, il richiamo in tali casi all'art. 36 CNLG, ancorché al solo fine di individuare la retribuzione su cui parametrare l'obbligo contributivo.
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