INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
uffici stampa: confermato in appello l'esito positivo per l'inpgi
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   23/07/2016,   n.2852

Il nomen iuris dato al rapporto di lavoro dalle parti, pur costituendo un elemento dal quale non si può prescindere, assume rilievo decisivo solo qualora l’autoqualificazione non sia in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del medesimo: è corretto pertanto che il Tribunale proceda all’accertamento in fatto delle mansioni svolte dai lavoratori per cui è causa. La Corte d’Appello di Roma ha così motivato la conferma della sentenza del Tribunale che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI per tre giornaliste addette all’Ufficio Stampa formalmente qualificate come collaboratrici coordinate e continuative. La Corte ha altresì avuto modo di precisare come le circostanze che le giornaliste in questione non timbrassero un cartellino, non fossero soggette alla valutazione della prestazione da parte di un Dirigente e non fossero state destinatarie di provvedimenti disciplinari non inficiano il riconoscimento del vincolo di subordinazione, atteso che è scontato che quando il rapporto di lavoro è formalizzato in forma diversa da quello subordinato il lavoratore non sia sottoposto alla rilevazione meccanica dell’orario di lavoro o a valutazioni di professionalità. Anche la mancanza di sanzioni non accompagnata dalla concreta indicazione di condotte inadempienti rispetto alle quali l’Ente sia rimasto inerte per assenza del potere disciplinare non risulta decisiva per escludere la subordinazione.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

uffici stampa: confermato in appello l'esito positivo per l'inpgi
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   23/07/2016,   n.2852

Il nomen iuris dato al rapporto di lavoro dalle parti, pur costituendo un elemento dal quale non si può prescindere, assume rilievo decisivo solo qualora l’autoqualificazione non sia in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del medesimo: è corretto pertanto che il Tribunale proceda all’accertamento in fatto delle mansioni svolte dai lavoratori per cui è causa. La Corte d’Appello di Roma ha così motivato la conferma della sentenza del Tribunale che aveva affermato la sussistenza dell’obbligo contributivo nei confronti dell’INPGI per tre giornaliste addette all’Ufficio Stampa formalmente qualificate come collaboratrici coordinate e continuative. La Corte ha altresì avuto modo di precisare come le circostanze che le giornaliste in questione non timbrassero un cartellino, non fossero soggette alla valutazione della prestazione da parte di un Dirigente e non fossero state destinatarie di provvedimenti disciplinari non inficiano il riconoscimento del vincolo di subordinazione, atteso che è scontato che quando il rapporto di lavoro è formalizzato in forma diversa da quello subordinato il lavoratore non sia sottoposto alla rilevazione meccanica dell’orario di lavoro o a valutazioni di professionalità. Anche la mancanza di sanzioni non accompagnata dalla concreta indicazione di condotte inadempienti rispetto alle quali l’Ente sia rimasto inerte per assenza del potere disciplinare non risulta decisiva per escludere la subordinazione.