Secondo il Tribunale di Roma è pienamente ed esclusivamente giornalistica l’attività dell’addetto stampa di una Federazione sportiva che riceva dati dagli organi dell’associazione o dall’esterno, li rielabori commentandoli attraverso la predisposizione di comunicati stampa o l’inserimento di contenuti informativi aggiornati sulla sezione del sito dedicata al Settore giovanile.
La predetta attività, che presuppone un contatto continuo con i mezzi di comunicazione finalizzata alla diffusione presso una generalità di destinatari, non può che connotarsi come giornalistica a tutti gli effetti.
Nel caso di specie va altresì esclusa la possibilità per il datore di lavoro di ottenere il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPGI senza aggravio di sanzioni, dal momento che non è scusabile l’errore della Federazione che - ovviamente - ben conosceva le mansioni svolte dal giornalista all’interno dell’Ufficio Stampa.
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