INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
indici di subordinazione nell'attivita' dell'addetto stampa
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   19/09/2016,   n.2782

La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’insussistenza del vincolo di dipendenza del responsabile di un Ufficio Stampa a causa della mancanza di assoggettamento al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro, dell’assenza di un obbligo di presenza e della carenza di soggezione a direttive su contenuti, tempi e modalità di espletamento dell’incarico. Riesaminando le risultanze istruttorie, la Corte ha rilevato che il giornalista assicurava stabilmente e con continuità le esigenze informative della Provincia, rimanendo sempre a disposizione dei vertici dell’Ente per soddisfare ogni necessità di diffusione di notizie: era quindi, di fatto, un lavoratore subordinato. I criteri richiamati nella decisione sono applicabili al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dal momento che è la particolare natura dell’attività giornalistica e non la struttura all’interno della quale essa viene svolta (l’Ufficio Stampa anzichè la classica redazione di un quotidiano) a giustificare l’individuazione degli indici che la giurisprudenza ormai consolidata ha tipizzato per qualificare la subordinazione in ambito giornalistico.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

indici di subordinazione nell'attivita' dell'addetto stampa
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   19/09/2016,   n.2782

La Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’insussistenza del vincolo di dipendenza del responsabile di un Ufficio Stampa a causa della mancanza di assoggettamento al potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro, dell’assenza di un obbligo di presenza e della carenza di soggezione a direttive su contenuti, tempi e modalità di espletamento dell’incarico. Riesaminando le risultanze istruttorie, la Corte ha rilevato che il giornalista assicurava stabilmente e con continuità le esigenze informative della Provincia, rimanendo sempre a disposizione dei vertici dell’Ente per soddisfare ogni necessità di diffusione di notizie: era quindi, di fatto, un lavoratore subordinato. I criteri richiamati nella decisione sono applicabili al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, dal momento che è la particolare natura dell’attività giornalistica e non la struttura all’interno della quale essa viene svolta (l’Ufficio Stampa anzichè la classica redazione di un quotidiano) a giustificare l’individuazione degli indici che la giurisprudenza ormai consolidata ha tipizzato per qualificare la subordinazione in ambito giornalistico.