INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
l'assegnazione all'ufficio stampa implica presunzione di svolgmento attività giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   06/10/2016,   n.8504

Nel c.d. pubblico impiego privatizzato gli atti di assegnazione delle mansioni, costituendo atti di gestione del rapporto di lavoro, hanno natura privatistica e sono emessi con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. Ciò vale in particolare per il provvedimento di mutamento delle mansioni, regolato dagli artt. 2103 c.c. e dall’art. 52 del D.Lgs. n.165 del 2001, che non pongono alcuna regola di forma, anche perché il principio civilistico generale è nel senso della libertà delle forme salva disposizione contraria. Conseguentemente, l’assegnazione di un dipendente avente qualifica amministrativa ad un Ufficio Stampa, tanto più se non contiene una specificazione delle mansioni, implica almeno una presunzione di svolgimento di mansioni giornalistiche. Non possono quindi sussistere dubbi sull’obbligo per il Comune di versare i contributi previdenziali all’INPGI, accertato che il dipendente redigeva comunicati stampa, organizzava conferenze stampa e vi prendeva parte attiva, realizzava quotidianamente la rassegna stampa del Comune, curava i rapporti con gli organi di informazione tenendoli informati sulle iniziative di comunicazione del Comune, faceva sopralluoghi esterni per la raccolta di notizie per la diffusione degli esiti delle sedute del consiglio comunale.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

l'assegnazione all'ufficio stampa implica presunzione di svolgmento attività giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   06/10/2016,   n.8504

Nel c.d. pubblico impiego privatizzato gli atti di assegnazione delle mansioni, costituendo atti di gestione del rapporto di lavoro, hanno natura privatistica e sono emessi con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. Ciò vale in particolare per il provvedimento di mutamento delle mansioni, regolato dagli artt. 2103 c.c. e dall’art. 52 del D.Lgs. n.165 del 2001, che non pongono alcuna regola di forma, anche perché il principio civilistico generale è nel senso della libertà delle forme salva disposizione contraria. Conseguentemente, l’assegnazione di un dipendente avente qualifica amministrativa ad un Ufficio Stampa, tanto più se non contiene una specificazione delle mansioni, implica almeno una presunzione di svolgimento di mansioni giornalistiche. Non possono quindi sussistere dubbi sull’obbligo per il Comune di versare i contributi previdenziali all’INPGI, accertato che il dipendente redigeva comunicati stampa, organizzava conferenze stampa e vi prendeva parte attiva, realizzava quotidianamente la rassegna stampa del Comune, curava i rapporti con gli organi di informazione tenendoli informati sulle iniziative di comunicazione del Comune, faceva sopralluoghi esterni per la raccolta di notizie per la diffusione degli esiti delle sedute del consiglio comunale.