INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il rapporto di co.co.co. giornalistico non richiede esclusiva nè inserimento nella struttura redazio
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/10/2016,   n.9150

Nelle collaborazioni coordinate e continuative il coordinamento con l’organizzazione della committente si ravvisa quando vi è ingerenza nell’esecuzione del rapporto e non occorre invece che il prestatore sia fisicamente inserito nella struttura redazionale dell’editore. Allo stesso modo, il fatto che il giornalista collabori stabilmente anche con un terzo e non assuma un obbligo di stare a disposizione, non è ostativo alla configurabilità della collaborazione coordinata e continuata, che non richiede obblighi di esclusiva, bastando che la collaborazione si svolga con un’assiduità tale da generare affidamento sulla disponibilità del prestatore, che può essere accertata “ex post” in base alla frequenza degli incarichi ed alla normale disponibilità del prestatore a darvi corso. È quanto emerge dalla pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto dell’Inpgi ad esigere la contribuzione con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tre giornalisti, risultando provati gli elementi di continuità, coordinamento e personalità delle rispettive prestazioni lavorative.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il rapporto di co.co.co. giornalistico non richiede esclusiva nè inserimento nella struttura redazio
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/10/2016,   n.9150

Nelle collaborazioni coordinate e continuative il coordinamento con l’organizzazione della committente si ravvisa quando vi è ingerenza nell’esecuzione del rapporto e non occorre invece che il prestatore sia fisicamente inserito nella struttura redazionale dell’editore. Allo stesso modo, il fatto che il giornalista collabori stabilmente anche con un terzo e non assuma un obbligo di stare a disposizione, non è ostativo alla configurabilità della collaborazione coordinata e continuata, che non richiede obblighi di esclusiva, bastando che la collaborazione si svolga con un’assiduità tale da generare affidamento sulla disponibilità del prestatore, che può essere accertata “ex post” in base alla frequenza degli incarichi ed alla normale disponibilità del prestatore a darvi corso. È quanto emerge dalla pronuncia del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto dell’Inpgi ad esigere la contribuzione con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di tre giornalisti, risultando provati gli elementi di continuità, coordinamento e personalità delle rispettive prestazioni lavorative.