Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, ha ben evidenziato i requisiti che devono sussistere perché possa delinearsi la figura contrattuale del giornalista collaboratore fisso ex art. 2 CNLG.
Il Giudice di prime cure ha accertato che la prestazione lavorativa svolta è stata continuativa, ha richiesto infatti un impegno per lo più quotidiano o comunque molto assiduo, cadenzato dalle necessità della redazione in relazione ai tempi di chiusura delle pagine dei quotidiani, non rilevando in alcun modo che i giornalisti potessero intrattenere contestuali collaborazioni con altre testate.
È stato accertato il vincolo di dipendenza quale obbligo di rimanere a disposizione tra una prestazione e l’altra che, differentemente dal redattore subordinato, non deve esplicitarsi in un impegno quotidiano bensì unicamente in una prestazione non occasionale. La responsabilità del servizio, in ultimo, è stata rinvenuta nel compito di coprire specifici settori – in questo caso sportivi – con continuità e con una certa autonomia esecutiva, sebbene sempre sulla base delle linee editoriali indicate dai responsabili di redazione.
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