INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
va assicurata all'inpgi l'attivita' dell'addetto stampa di una federazione sportiva
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/01/2015,   n.11256

Il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico di una Federazione sportiva integra un’attività pienamente ed esclusivamente giornalistica, qualora – come affermato dal Tribunale di Roma – esso abbia avuto ad oggetto in concreto l’incarico di redigere comunicati stampa da inviare alle testate giornalistiche, realizzare rubriche e collaborazioni sulle attività del settore, proporre eventi mediatici, coordinare l’azione degli addetti stampa locali, ideare un sito internet per il settore, realizzare reportage fotografici. Al riguardo, il Tribunale di Roma ha ribadito che l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sorge per tutti gli iscritti agli Albi (dei professionisti, dei pubblicisti e al Registro dei praticanti) assunti alle dipendenze di un datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) con incarico di natura giornalistica ovvero che – pur in assenza di specifico incarico di tipo giornalistico e a prescindere dalla contrattazione collettiva ad essi applicata - svolgano nei fatti attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica. In tali casi, l’erronea iscrizione del rapporto di lavoro presso un ente previdenziale diverso dall’INPGI non configura errore scusabile del datore di lavoro, in quanto esso non può ignorare le mansioni effettivamente svolte dal proprio dipendente giornalista; pertanto, coerentemente all’orientamento prevalente, la sentenza in commento ha escluso la possibilità di ottenere da parte del datore di lavoro il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPGI senza aggravio di sanzioni.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

va assicurata all'inpgi l'attivita' dell'addetto stampa di una federazione sportiva
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/01/2015,   n.11256

Il ruolo di responsabile dell’ufficio stampa nel settore giovanile e scolastico di una Federazione sportiva integra un’attività pienamente ed esclusivamente giornalistica, qualora – come affermato dal Tribunale di Roma – esso abbia avuto ad oggetto in concreto l’incarico di redigere comunicati stampa da inviare alle testate giornalistiche, realizzare rubriche e collaborazioni sulle attività del settore, proporre eventi mediatici, coordinare l’azione degli addetti stampa locali, ideare un sito internet per il settore, realizzare reportage fotografici. Al riguardo, il Tribunale di Roma ha ribadito che l’obbligo di assicurazione presso l’INPGI sorge per tutti gli iscritti agli Albi (dei professionisti, dei pubblicisti e al Registro dei praticanti) assunti alle dipendenze di un datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) con incarico di natura giornalistica ovvero che – pur in assenza di specifico incarico di tipo giornalistico e a prescindere dalla contrattazione collettiva ad essi applicata - svolgano nei fatti attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica. In tali casi, l’erronea iscrizione del rapporto di lavoro presso un ente previdenziale diverso dall’INPGI non configura errore scusabile del datore di lavoro, in quanto esso non può ignorare le mansioni effettivamente svolte dal proprio dipendente giornalista; pertanto, coerentemente all’orientamento prevalente, la sentenza in commento ha escluso la possibilità di ottenere da parte del datore di lavoro il trasferimento dei contributi dall’INPS all’INPGI senza aggravio di sanzioni.