INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
addetto stampa-è subordinato se si coordina con gli altri colleghi per la realizzazione del servizio
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   14/02/2017,   n.1408

L’elemento che nel contesto lavorativo di un Ufficio Stampa va considerato come di maggiore rilievo ai fini del riconoscimento della subordinazione è quello secondo il quale il lavoratore non sia libero di rifiutare la prestazione (pur in assenza di precisi obblighi di presenza o di orario), dovendo viceversa sempre coordinare la propria attività con quella degli altri colleghi al fine di garantire in ogni caso la presenza per la realizzazione di un determinato servizio. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il giornalista non sia vincolato a rigidi orari e non sia tenuto alla preventiva autorizzazione ad assentarsi ovvero alla successiva giustificazione di un’assenza, tali margini di autonomia appaiono fin troppo esigui, in quanto sussisteva la necessità che una determinata attività venisse in ogni caso garantita, per cui il giornalista non avrebbe potuto sottrarsi arbitrariamente e discrezionalmente alla prestazione senza il coordinamento con il datore di lavoro ovvero con gli altri colleghi. In sostanza l’ampiezza delle prestazioni, l’intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità dell’impegno professionale, certamente quotidiano, l’affidamento della responsabilità dell’intero ufficio stampa dell’ente, la costante presenza presso gli uffici comunali con il pieno utilizzo delle strutture dell’ente, la partecipazione attiva alle riunioni di redazione, il percepire una retribuzione fissa e continuativa e non collegata al numero dei servizi predisposti, la soggezione al potere direttivo dei vertici politici, consentono di affermare che la giornalista fosse stabilmente inserita nell’Ufficio medesimo, escludendo che la sua prestazione possa essere relegata a mera collaborazione autonoma.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

addetto stampa-è subordinato se si coordina con gli altri colleghi per la realizzazione del servizio
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   14/02/2017,   n.1408

L’elemento che nel contesto lavorativo di un Ufficio Stampa va considerato come di maggiore rilievo ai fini del riconoscimento della subordinazione è quello secondo il quale il lavoratore non sia libero di rifiutare la prestazione (pur in assenza di precisi obblighi di presenza o di orario), dovendo viceversa sempre coordinare la propria attività con quella degli altri colleghi al fine di garantire in ogni caso la presenza per la realizzazione di un determinato servizio. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui il giornalista non sia vincolato a rigidi orari e non sia tenuto alla preventiva autorizzazione ad assentarsi ovvero alla successiva giustificazione di un’assenza, tali margini di autonomia appaiono fin troppo esigui, in quanto sussisteva la necessità che una determinata attività venisse in ogni caso garantita, per cui il giornalista non avrebbe potuto sottrarsi arbitrariamente e discrezionalmente alla prestazione senza il coordinamento con il datore di lavoro ovvero con gli altri colleghi. In sostanza l’ampiezza delle prestazioni, l’intensità della collaborazione con particolare riferimento alla continuità dell’impegno professionale, certamente quotidiano, l’affidamento della responsabilità dell’intero ufficio stampa dell’ente, la costante presenza presso gli uffici comunali con il pieno utilizzo delle strutture dell’ente, la partecipazione attiva alle riunioni di redazione, il percepire una retribuzione fissa e continuativa e non collegata al numero dei servizi predisposti, la soggezione al potere direttivo dei vertici politici, consentono di affermare che la giornalista fosse stabilmente inserita nell’Ufficio medesimo, escludendo che la sua prestazione possa essere relegata a mera collaborazione autonoma.