INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la natura giornalistica dell'attivita' nell'ufficio stampa -
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/02/2014,   n.2697

Reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne, loro rielaborazione e diffusione attraverso diversi mezzi di comunicazione di massa. Sono queste, in sintesi, le caratteristiche necessarie (ma anche sufficienti) perché un’attività possa essere qualificata come giornalistica, all’interno di contesti lavorativi del tutto diversi da un’azienda editoriale. La sentenza n. 2697 del 2014 del Tribunale di Roma ha colto con particolare sensibilità i connotati tipici del giornalismo (qui con particolare riguardo all’Ufficio Stampa di un’azienda privata), escludendo al contempo che altre circostanze possano revocare in dubbio lo svolgimento di un’attività di intermediazione critica volta alla conoscenza della notizia da parte del pubblico indifferenziato. A nulla rileva, quindi, che le fonti siano per lo più interne (gli Uffici che hanno interesse a mettere in luce un particolare aspetto dell’attività aziendale), che la rielaborazione sia minima e che la diffusione sia rivolta per lo più agli utenti dei servizi pubblici di mobilità del Comune. Quando un’opera di intermediazione nella diffusione della notizia venga svolta, non potrà che parlarsi di giornalismo: in quest’ottica, “le modalità sincopate e sintetiche della moderna comunicazione non influiscono sulla natura dell’attività giornalistica, potendo sotto certi aspetti richiedere una creatività e una capacità intellettuale (di adeguamento alle nuove tecnologie e ai mezzi usati) maggiore che in passato.”
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la natura giornalistica dell'attivita' nell'ufficio stampa -
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/02/2014,   n.2697

Reperimento delle notizie presso le fonti interne ed esterne, loro rielaborazione e diffusione attraverso diversi mezzi di comunicazione di massa. Sono queste, in sintesi, le caratteristiche necessarie (ma anche sufficienti) perché un’attività possa essere qualificata come giornalistica, all’interno di contesti lavorativi del tutto diversi da un’azienda editoriale. La sentenza n. 2697 del 2014 del Tribunale di Roma ha colto con particolare sensibilità i connotati tipici del giornalismo (qui con particolare riguardo all’Ufficio Stampa di un’azienda privata), escludendo al contempo che altre circostanze possano revocare in dubbio lo svolgimento di un’attività di intermediazione critica volta alla conoscenza della notizia da parte del pubblico indifferenziato. A nulla rileva, quindi, che le fonti siano per lo più interne (gli Uffici che hanno interesse a mettere in luce un particolare aspetto dell’attività aziendale), che la rielaborazione sia minima e che la diffusione sia rivolta per lo più agli utenti dei servizi pubblici di mobilità del Comune. Quando un’opera di intermediazione nella diffusione della notizia venga svolta, non potrà che parlarsi di giornalismo: in quest’ottica, “le modalità sincopate e sintetiche della moderna comunicazione non influiscono sulla natura dell’attività giornalistica, potendo sotto certi aspetti richiedere una creatività e una capacità intellettuale (di adeguamento alle nuove tecnologie e ai mezzi usati) maggiore che in passato.”