INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
La subordinazione nell’attività del corrispondente ex art. 12 CNLG
Tribunale di Roma ,   Sezione Lavoro,   17/04/2017,   n.1553

La principale questione oggetto della sentenza riguarda la subordinazione nell’attività del corrispondente ex art. 12 del CNLG; questione che il Tribunale di Roma ha analizzato e deciso sulla base dei principi enunciati in materia dalla Cassazione, secondo cui può essere ritenuto subordinato il corrispondente ex art. 12 CNLG anche se non riceve ordini specifici ed è libero di collaborare con altri giornali, purchè sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall’editore. E’ da rilevare come nella fattispecie in esame il Tribunale, con riferimento a due giornaliste, abbia ritenuto provata la sussistenza di tale requisito - e, dunque, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale – non già focalizzando l’attenzione sull’eventuale inserimento in redazioni decentrate o in Uffici di corrispondenza (ritenuto elemento non determinante a tal fine); bensì attraverso la circostanza che entrambe coprissero l’informazione delle zone assegnategli in risposta ad una precisa esigenza della datrice di lavoro e attraverso l’ulteriore circostanza che l’editore abbia fatto affidamento sulla permanenza della disponibilità delle due giornaliste per assicurare la tempestività dell’informazione relativamente a zone – quelle assegnate – prive di una redazione locale.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

La subordinazione nell’attività del corrispondente ex art. 12 CNLG
Tribunale di Roma ,   Sezione Lavoro,   17/04/2017,   n.1553

La principale questione oggetto della sentenza riguarda la subordinazione nell’attività del corrispondente ex art. 12 del CNLG; questione che il Tribunale di Roma ha analizzato e deciso sulla base dei principi enunciati in materia dalla Cassazione, secondo cui può essere ritenuto subordinato il corrispondente ex art. 12 CNLG anche se non riceve ordini specifici ed è libero di collaborare con altri giornali, purchè sussista la continua dedizione funzionale al risultato perseguito dall’editore. E’ da rilevare come nella fattispecie in esame il Tribunale, con riferimento a due giornaliste, abbia ritenuto provata la sussistenza di tale requisito - e, dunque, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale – non già focalizzando l’attenzione sull’eventuale inserimento in redazioni decentrate o in Uffici di corrispondenza (ritenuto elemento non determinante a tal fine); bensì attraverso la circostanza che entrambe coprissero l’informazione delle zone assegnategli in risposta ad una precisa esigenza della datrice di lavoro e attraverso l’ulteriore circostanza che l’editore abbia fatto affidamento sulla permanenza della disponibilità delle due giornaliste per assicurare la tempestività dell’informazione relativamente a zone – quelle assegnate – prive di una redazione locale.