INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
co.co.co. - coordinamento, continuita', ingerenze e direttive
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   23/03/2017,   n.182

La Corte d’Appello di Roma, ha riformato la pronuncia di prime cure - in accoglimento del ricorso Inpgi – affermando che la ravvisabilità della collaborazione coordinata e continuativa non viene esclusa dalla circostanza che il collaboratore non passi in redazione per organizzare il proprio lavoro o che, secondo le modalità organizzative prescelte dalla società al fine di garantire il servizio informativo, “gli abbinamenti” ad un determinato evento da seguire siano effettuati in base alla disponibilità data dal collaboratore stesso. La Corte, infatti, ha confermato il principio di diritto espresso più volte dalla Cassazione secondo cui il rapporto di parasubordinazione è ravvisabile quando risulti che l’attività personale del prestatore d’opera abbia i caratteri della continuità e coordinazione, “ nel senso che, in relazione all’inserimento di essa nell’organizzazione dell’ente ed al collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell’ente medesimo”. Nel caso di specie, tale attività di coordinamento prevede un grado d’ingerenza nell’attività professionale che, in relazione ai risultati da conseguire e all’autonomia professionale del consulente, può essere più o meno intensa potendosi rinvenire anche in direttive generiche su modalità e tempi di espletamento dell’incarico.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

co.co.co. - coordinamento, continuita', ingerenze e direttive
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   23/03/2017,   n.182

La Corte d’Appello di Roma, ha riformato la pronuncia di prime cure - in accoglimento del ricorso Inpgi – affermando che la ravvisabilità della collaborazione coordinata e continuativa non viene esclusa dalla circostanza che il collaboratore non passi in redazione per organizzare il proprio lavoro o che, secondo le modalità organizzative prescelte dalla società al fine di garantire il servizio informativo, “gli abbinamenti” ad un determinato evento da seguire siano effettuati in base alla disponibilità data dal collaboratore stesso. La Corte, infatti, ha confermato il principio di diritto espresso più volte dalla Cassazione secondo cui il rapporto di parasubordinazione è ravvisabile quando risulti che l’attività personale del prestatore d’opera abbia i caratteri della continuità e coordinazione, “ nel senso che, in relazione all’inserimento di essa nell’organizzazione dell’ente ed al collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, sia assoggettata ad ingerenza e direttive dell’ente medesimo”. Nel caso di specie, tale attività di coordinamento prevede un grado d’ingerenza nell’attività professionale che, in relazione ai risultati da conseguire e all’autonomia professionale del consulente, può essere più o meno intensa potendosi rinvenire anche in direttive generiche su modalità e tempi di espletamento dell’incarico.