INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
l'erogazione di compensi fissi predeterminati è indice di eterodeterminazione
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   09/12/2016,   n.5428

La Corte d’Appello di Roma, con la presente pronuncia, ha respinto l’impugnazione azionata dall’azienda datrice di lavoro confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di tre giornalisti con mansioni di corrispondenti ex art 12 CNLG. In particolare la Corte d’Appello ha condiviso il convincimento del Giudice di primo grado, formatosi – a suo dire – su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Ha rilevato infatti il Giudice d’Appello come dall’esame istruttorio siano infatti emersi tutti gli indici della subordinazione propri dell’attività giornalistica in quanto i giornalisti garantivano la copertura informativa di aree di loro specifica competenza con continuità, conseguendo da ciò la responsabilità di un servizio e dovendosi pertanto ritenere stabilmente e funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale. E, in tale verifica, è risultato determinante che “le prestazioni rese dai singoli giornalisti non fossero singolarmente convenute con la società appellante in base ad una successione di incarichi, ma concordate in via continuativa sulla base dell’affidamento e della responsabilità di singoli e specifici servizi con conseguente garanzia per la società della loro copertura sul territorio.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

l'erogazione di compensi fissi predeterminati è indice di eterodeterminazione
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   09/12/2016,   n.5428

La Corte d’Appello di Roma, con la presente pronuncia, ha respinto l’impugnazione azionata dall’azienda datrice di lavoro confermando la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di tre giornalisti con mansioni di corrispondenti ex art 12 CNLG. In particolare la Corte d’Appello ha condiviso il convincimento del Giudice di primo grado, formatosi – a suo dire – su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie. Ha rilevato infatti il Giudice d’Appello come dall’esame istruttorio siano infatti emersi tutti gli indici della subordinazione propri dell’attività giornalistica in quanto i giornalisti garantivano la copertura informativa di aree di loro specifica competenza con continuità, conseguendo da ciò la responsabilità di un servizio e dovendosi pertanto ritenere stabilmente e funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale. E, in tale verifica, è risultato determinante che “le prestazioni rese dai singoli giornalisti non fossero singolarmente convenute con la società appellante in base ad una successione di incarichi, ma concordate in via continuativa sulla base dell’affidamento e della responsabilità di singoli e specifici servizi con conseguente garanzia per la società della loro copertura sul territorio.