La Corte di Appello, quale Giudice del rinvio, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte in materia di sanzioni civili applicate dall’Inpgi, ha ribadito che deve escludersi l’applicabilità al caso di specie della previsione contenuta nell’art. 1189 c.c., invocata dall’azienda datrice di lavoro. In particolare, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Inpgi, il datore di lavoro - onerato della prova circa i presupposti dell'invocata disciplina codicistica - non può eccepire l'errore scusabile per aver ritenuto sussistente l’obbligo contributivo nei confronti dell’INPS, anziché dell’Inpgi, posto che il medesimo datore di lavoro non può ignorare l’attività di lavoro espletata dai propri dipendenti. Dall'inapplicabilità della previsione contenuta nell'art. 1189 cc. consegue l'obbligo di versamento di contributi all'INPGI, comprensivi delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzioni civili .
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