INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il giornalista-redattore e il programmista: caratteri distintivi
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   11/07/2017,   n.3738

La Corte d’Appello di Roma ha delineato la figura del giornalista-redattore distinguendola da quella del programmista. Richiamati i principi dettati dalla Cassazione in materia di attività giornalistica (Cass. 22.11.2010, n° 23625) – secondo cui è tale l’attività di mediazione intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio confezionato “con apporto soggettivo ed inventivo”- il Giudice d’Appello ha posto in evidenza che ciò che maggiormente caratterizza l’attività giornalistica rispetto alle altre attività intellettuali è la tempestività dell’informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione. Con questa chiave di lettura è stata distinta l’attività di programmista da quella di giornalista-redattore, la quale si sostanzia non solo nella raccolta, selezione ed elaborazione (con connotati anche di creatività) delle notizie, ma è necessario che tutto ciò avvenga in relazione ad una attività di mediazione immediata e diretta tra colui che acquisisce conoscenza del fatto e la diffusione di esso tra i destinatari. Pertanto, sono stati ritenuti dirimenti nel ritenere giornalistica l’attività oggetto del giudizio circostanze quali la realizzazione di servizi su tematiche di attualità e di cronaca, le uscite con i cameramen per seguire eventi di cronaca, la partecipazione a conferenze stampa in veste di redattrice per l’emittente, la elaborazione delle notizie di agenzia, la realizzazione di interviste e la compilazione di scalette di argomenti per il TG e la collaborazione a trasmissioni informative e di approfondimento, anche settimanali, nell'immediatezza di fatti di rilevanza e interesse collettivo. In presenza dell'elemento della mediazione immediata e diretta tra la conoscenza del fatto e la sua diffusione, la Corte ha ritenuto irrilevante che alcune attività - singolarmente prese - siano astrattamente compatibili con quelle ricondotte alla figura contrattualizzata del programmista.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il giornalista-redattore e il programmista: caratteri distintivi
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   11/07/2017,   n.3738

La Corte d’Appello di Roma ha delineato la figura del giornalista-redattore distinguendola da quella del programmista. Richiamati i principi dettati dalla Cassazione in materia di attività giornalistica (Cass. 22.11.2010, n° 23625) – secondo cui è tale l’attività di mediazione intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso attraverso un messaggio confezionato “con apporto soggettivo ed inventivo”- il Giudice d’Appello ha posto in evidenza che ciò che maggiormente caratterizza l’attività giornalistica rispetto alle altre attività intellettuali è la tempestività dell’informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione. Con questa chiave di lettura è stata distinta l’attività di programmista da quella di giornalista-redattore, la quale si sostanzia non solo nella raccolta, selezione ed elaborazione (con connotati anche di creatività) delle notizie, ma è necessario che tutto ciò avvenga in relazione ad una attività di mediazione immediata e diretta tra colui che acquisisce conoscenza del fatto e la diffusione di esso tra i destinatari. Pertanto, sono stati ritenuti dirimenti nel ritenere giornalistica l’attività oggetto del giudizio circostanze quali la realizzazione di servizi su tematiche di attualità e di cronaca, le uscite con i cameramen per seguire eventi di cronaca, la partecipazione a conferenze stampa in veste di redattrice per l’emittente, la elaborazione delle notizie di agenzia, la realizzazione di interviste e la compilazione di scalette di argomenti per il TG e la collaborazione a trasmissioni informative e di approfondimento, anche settimanali, nell'immediatezza di fatti di rilevanza e interesse collettivo. In presenza dell'elemento della mediazione immediata e diretta tra la conoscenza del fatto e la sua diffusione, la Corte ha ritenuto irrilevante che alcune attività - singolarmente prese - siano astrattamente compatibili con quelle ricondotte alla figura contrattualizzata del programmista.