INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il datore deve provare la natura incentivante l'esodo perchè le somme siano esenti da contribuzione
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   13/07/2017,   n.3062

Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma - riformando integralmente la sentenza del Tribunale - ha ritenuto l’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a 14 giornalisti dimissionari pur se derivanti da verbali di transazione in cui le stesse erano state qualificate "incentivanti l'esodo". Più in particolare, prendendo le mosse dalla normativa di legge in tema di retribuzione imponibile ai fini contributivi, la Corte ha richiamato i principi/cardine in detta materia, quali l'onnicomprensività della retribuzione imponibile ai fini contributivi e il principio della assoluta indisponibilità, da parte dell’autonomia privata, dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro; principi da cui derivano, quali corollari, gli ulteriori principi della tassatività delle ipotesi di esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e quello – conseguente – sul riparto dell'onere probatorio (che pone in capo al datore di lavoro, che invochi l'esclusione dall'obbligo contributivo, l'onere di provare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge a tal fine). La Corte d’Appello ha quindi ritenuto condivisibile la più recente giurisprudenza della Cassazione che – dando piena applicazione ai suddetti principi – ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione. Ciò posto, nel caso concreto, la Corte d’Appello ha rilevato come, pur a fronte di specifica contestazione circa l’effettiva natura delle erogazioni oggetto di transazioni, la società datrice di lavoro non abbia minimamente dimostrato, così come era suo onere, che le somme erogate ai giornalisti indicati in verbale avessero un’effettiva finalità incentivante alla risoluzione dei rapporti lavorativi.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il datore deve provare la natura incentivante l'esodo perchè le somme siano esenti da contribuzione
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   13/07/2017,   n.3062

Con la sentenza in commento la Corte d’Appello di Roma - riformando integralmente la sentenza del Tribunale - ha ritenuto l’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate a 14 giornalisti dimissionari pur se derivanti da verbali di transazione in cui le stesse erano state qualificate "incentivanti l'esodo". Più in particolare, prendendo le mosse dalla normativa di legge in tema di retribuzione imponibile ai fini contributivi, la Corte ha richiamato i principi/cardine in detta materia, quali l'onnicomprensività della retribuzione imponibile ai fini contributivi e il principio della assoluta indisponibilità, da parte dell’autonomia privata, dei profili contributivi che l’ordinamento collega al rapporto di lavoro; principi da cui derivano, quali corollari, gli ulteriori principi della tassatività delle ipotesi di esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi e quello – conseguente – sul riparto dell'onere probatorio (che pone in capo al datore di lavoro, che invochi l'esclusione dall'obbligo contributivo, l'onere di provare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge a tal fine). La Corte d’Appello ha quindi ritenuto condivisibile la più recente giurisprudenza della Cassazione che – dando piena applicazione ai suddetti principi – ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione. Ciò posto, nel caso concreto, la Corte d’Appello ha rilevato come, pur a fronte di specifica contestazione circa l’effettiva natura delle erogazioni oggetto di transazioni, la società datrice di lavoro non abbia minimamente dimostrato, così come era suo onere, che le somme erogate ai giornalisti indicati in verbale avessero un’effettiva finalità incentivante alla risoluzione dei rapporti lavorativi.