INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
è giornalistica l'attività del fotocineoperatore in un Ufficio Stampa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   21/06/2017,   n.6050

Il Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento secondo il quale il foto-cineoperatore svolge attività tipicamente giornalistica quando non si limiti a riprendere immagini destinate all’informazione, scritta o parlata ma, realizzi la trasmissione di un messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione informativa, effettuando con continuità riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato e, successivamente, partecipando alla selezione, al montaggio e all’elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale. Tali principi - da tempo sanciti dalla Cassazione - devono ritenersi applicabili anche nel caso il cui il foto-cineoperatore presti la sua attività all’interno di un Ufficio Stampa che si serve delle immagini e dei video realizzati dal giornalista per corredare comunicati stampa o più in generale servizi da mandare in onda tramite il sito internet o altri canali multimediali che la Pubblica Amministrazione utilizzi per diffondere le notizie relative all’attività dell’Ente.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

è giornalistica l'attività del fotocineoperatore in un Ufficio Stampa
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   21/06/2017,   n.6050

Il Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento secondo il quale il foto-cineoperatore svolge attività tipicamente giornalistica quando non si limiti a riprendere immagini destinate all’informazione, scritta o parlata ma, realizzi la trasmissione di un messaggio caratterizzato da un taglio adeguato alla funzione informativa, effettuando con continuità riprese di immagini di valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato e, successivamente, partecipando alla selezione, al montaggio e all’elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia decisionale. Tali principi - da tempo sanciti dalla Cassazione - devono ritenersi applicabili anche nel caso il cui il foto-cineoperatore presti la sua attività all’interno di un Ufficio Stampa che si serve delle immagini e dei video realizzati dal giornalista per corredare comunicati stampa o più in generale servizi da mandare in onda tramite il sito internet o altri canali multimediali che la Pubblica Amministrazione utilizzi per diffondere le notizie relative all’attività dell’Ente.