Il Tribunale di Roma chiarisce gli elementi sintomatici della natura subordinata della prestazione lavorativa svolta, ex art. 12 CNLG, da una giornalista corrispondente.
Con la sentenza in commento, è stato infatti affermato che costituisce ormai “ius receptum” il fatto che nel settore giornalistico la subordinazione – proprio in virtù della sua accezione più attenuata – è soddisfatta dallo stabile inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione imprenditoriale. Tale requisito può desumersi anche dalla circostanza che il giornalista sia stato preposto stabilmente alla copertura di uno specifico settore informativo, che il suo lavoro sia eterodeterminato e, pur non rilevando l’osservanza di un rigido orario di lavoro, che il giornalista, anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, permanga a disposizione della redazione centrale (per coprire eventuali emergenze e sopravvenienze) sebbene dal suo posto di corrispondenza.
|