INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione nel caso di collaboratore fisso e di corrispondente (artt. 2 e 12 cnlg)
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   07/04/2016,   n.3343

Il Tribunale di Roma, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di subordinazione, nella particolare accezione attenuata che essa assume nel lavoro giornalistico, ha confermato il proprio orientamento (mutuando i principi della Cassazione) secondo il quale, per la qualifica di collaboratore fisso e per quella di corrispondente sono irrilevanti i requisiti della presenza quotidiana in redazione, nonchè dell’obbligo di orario e dell’esclusiva. Al contrario, ciò che rileva per tali figure contrattuali, oltre alla sussistenza del requisito dell’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione imprenditoriale (così da assicurare la copertura informativa, per un lasso di tempo apprezzabile, attraverso la redazione di articoli su argomenti specifici e/o la cura di rubriche) è la messa a disposizione da parte del giornalista, seppur da una sede lontana come nel caso del corrispondente, delle proprie prestazioni lavorative, tali che vi sia la fornitura continua di un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, con conseguente affidamento della parte datoriale che in tal modo si assicura la copertura di detta area informativa, potendo contare sulla disponibilità del giornalista anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione nel caso di collaboratore fisso e di corrispondente (artt. 2 e 12 cnlg)
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   07/04/2016,   n.3343

Il Tribunale di Roma, richiamati i principi giurisprudenziali in tema di subordinazione, nella particolare accezione attenuata che essa assume nel lavoro giornalistico, ha confermato il proprio orientamento (mutuando i principi della Cassazione) secondo il quale, per la qualifica di collaboratore fisso e per quella di corrispondente sono irrilevanti i requisiti della presenza quotidiana in redazione, nonchè dell’obbligo di orario e dell’esclusiva. Al contrario, ciò che rileva per tali figure contrattuali, oltre alla sussistenza del requisito dell’inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell’organizzazione imprenditoriale (così da assicurare la copertura informativa, per un lasso di tempo apprezzabile, attraverso la redazione di articoli su argomenti specifici e/o la cura di rubriche) è la messa a disposizione da parte del giornalista, seppur da una sede lontana come nel caso del corrispondente, delle proprie prestazioni lavorative, tali che vi sia la fornitura continua di un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell’informazione, con conseguente affidamento della parte datoriale che in tal modo si assicura la copertura di detta area informativa, potendo contare sulla disponibilità del giornalista anche nell’intervallo tra una prestazione e l’altra.