INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione giornalistica e i suoi indici rivelatori
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   09/10/2017,   n.5558

Con articolata sentenza, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inpgi e, riformando integralmente la decisione del Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistere la subordinazione per quattro giornalisti inquadrati dalla datrice di lavoro come autonomi. In sostanza, il Giudice d’Appello, ha reputato fondate le conclusioni alle quali erano giunti gli Ispettori dell’Inpgi ritenendo comprovata la natura subordinata dei rapporti di lavoro attraverso la documentazione prodotta e le deposizioni rese dagli stessi lavoratori interessati dall’accertamento ispettivo, nonché dai loro colleghi di lavoro. La Corte ha, infatti, sottolineato come fosse chiaramente emersa, dall’istruttoria documentale e testimoniale, la presenza di tutti gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, quali: la continuità della prestazione, il pieno inserimento del lavoratore nell’attività redazionale, l’utilizzo di strumenti di lavoro forniti dall’azienda, la predisposizione in via stabile a settori di informazione, la disponibilità a svolgere, in caso di necessità, compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli abituali; non ritenendo, al contrario, rilevante il fatto che gli stessi giornalisti non avessero obbligo di esclusiva con la società, o che avessero svolto altre attività lavorative.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione giornalistica e i suoi indici rivelatori
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   09/10/2017,   n.5558

Con articolata sentenza, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inpgi e, riformando integralmente la decisione del Giudice di primo grado, ha ritenuto sussistere la subordinazione per quattro giornalisti inquadrati dalla datrice di lavoro come autonomi. In sostanza, il Giudice d’Appello, ha reputato fondate le conclusioni alle quali erano giunti gli Ispettori dell’Inpgi ritenendo comprovata la natura subordinata dei rapporti di lavoro attraverso la documentazione prodotta e le deposizioni rese dagli stessi lavoratori interessati dall’accertamento ispettivo, nonché dai loro colleghi di lavoro. La Corte ha, infatti, sottolineato come fosse chiaramente emersa, dall’istruttoria documentale e testimoniale, la presenza di tutti gli indici rivelatori della natura subordinata del rapporto, quali: la continuità della prestazione, il pieno inserimento del lavoratore nell’attività redazionale, l’utilizzo di strumenti di lavoro forniti dall’azienda, la predisposizione in via stabile a settori di informazione, la disponibilità a svolgere, in caso di necessità, compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli abituali; non ritenendo, al contrario, rilevante il fatto che gli stessi giornalisti non avessero obbligo di esclusiva con la società, o che avessero svolto altre attività lavorative.