Relativamente alla posizione di un giornalista, la Corte d’Appello ha confermato la natura subordinata dell’attività lavorativa dallo stesso svolta, ritenendo rilevanti per tale apprezzamento la sistematica compilazione di articoli e servizi, la permanente disponibilità del giornalista a soddisfare le esigenze datoriali ed il suo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale. Di contro, ha ritenuto ultroneo e del tutto in conferente, in ragione del contenuto intellettuale della prestazione lavorativa in causa, ogni richiamo sia all’assenza nella fattispecie concreta della soggezione personale del giornalista a stringenti direttive datoriali e sia all’ampio spazio di autonomia operativa goduta dal giornalista nello svolgimento della propria attività lavorativa.
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