INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
autonomia regolamentare inpgi in tema di cumulo pensione - reddito
Corte d'Appello di Milano,   Sezione Lavoro,   03/11/2017,   n.1819

La Corte d’Appello di Milano, a conclusione del giudizio di appello proposto da un pensionato, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva deciso affermando la legittimità dell’art. 15 del Regolamento Inpgi e, conseguentemente, ha respinto la domanda del ricorrente che invece rivendicava – sulla base della disciplina di legge dettata per l’AGO – la possibilità di cumulare integralmente la pensione in atto con il reddito da lavoro autonomo dallo stesso prodotto. Dal testo delle motivazioni, si evince che la Corte d’Appello di Milano ha ormai pienamente e totalmente aderito all’orientamento che riconosce nella disciplina Regolamentare INPGI il legittimo esercizio del potere di disporre in autonomia rispetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ogni qualvolta ciò sia funzionale a garantire l’equilibrio di bilancio. E ciò alla luce dell’assetto conseguito da detto ente previdenziale successivamente alla privatizzazione ed in particolare in considerazione del divieto imposto dal legislatore a detti enti privatizzati di ricevere finanziamenti e/o ausili statali. Nell’affermare quanto sopra, la Corte d’Appello di Milano trae fondamento da quanto chiarito dalle SS.UU. della Cassazione con sent. n. 17589/15 ed argomenta, nello specifico, richiamando l’orientamento, già formatosi all’interno della medesima Corte, attraverso recenti precedenti (positivi per l’INPGI ) emessi da Collegi diversi. In particolare in motivazione viene richiamato e riportato testualmente il contenuto della sentenza n. 1203/17 del 27 giugno 2017.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

autonomia regolamentare inpgi in tema di cumulo pensione - reddito
Corte d'Appello di Milano,   Sezione Lavoro,   03/11/2017,   n.1819

La Corte d’Appello di Milano, a conclusione del giudizio di appello proposto da un pensionato, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva deciso affermando la legittimità dell’art. 15 del Regolamento Inpgi e, conseguentemente, ha respinto la domanda del ricorrente che invece rivendicava – sulla base della disciplina di legge dettata per l’AGO – la possibilità di cumulare integralmente la pensione in atto con il reddito da lavoro autonomo dallo stesso prodotto. Dal testo delle motivazioni, si evince che la Corte d’Appello di Milano ha ormai pienamente e totalmente aderito all’orientamento che riconosce nella disciplina Regolamentare INPGI il legittimo esercizio del potere di disporre in autonomia rispetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria, ogni qualvolta ciò sia funzionale a garantire l’equilibrio di bilancio. E ciò alla luce dell’assetto conseguito da detto ente previdenziale successivamente alla privatizzazione ed in particolare in considerazione del divieto imposto dal legislatore a detti enti privatizzati di ricevere finanziamenti e/o ausili statali. Nell’affermare quanto sopra, la Corte d’Appello di Milano trae fondamento da quanto chiarito dalle SS.UU. della Cassazione con sent. n. 17589/15 ed argomenta, nello specifico, richiamando l’orientamento, già formatosi all’interno della medesima Corte, attraverso recenti precedenti (positivi per l’INPGI ) emessi da Collegi diversi. In particolare in motivazione viene richiamato e riportato testualmente il contenuto della sentenza n. 1203/17 del 27 giugno 2017.