INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Aggiornamento professionale e onere contributivo
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   03/10/2017,   n.23501

La Suprema Corte, confermando la sentenza d’Appello, ha riconosciuto il diritto contributivo dell’Inpgi sulle somme erogate dalla società editoriale in favore dei propri giornalisti dipendenti a titolo di rimborsi spese per aggiornamento professionale, ritenendo non fornita, da parte dell’azienda datrice di lavoro, la prova dell’effettività degli aggiornamenti professionali contrattualmente previsti ai fini della dimostrazione del diritto all’esenzione dal generale obbligo contributivo. In particolare, la Suprema Corte, ha stabilito che l’esonero contributivo può essere legittimamente rivendicato solo previa dimostrazione, da parte del datore che intende avvalersene, della correlazione tra le attività di aggiornamento professionale e le competenze del giornalista che ne beneficia. Ha rilevato infatti che è onere del datore di lavoro che intende sottrarre da contribuzione le somme corrisposte al dipendente, dimostrare che le stesse sono state attribuite per un titolo non riconducibile al rapporto di lavoro e/o che ricorre una delle cause di esclusione previste dal comma 2 dell’art.12 della L. n. 153/1969. Tale onere probatorio discende, da un lato, dalla generale presunzione di cui al citato articolo (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall’altro dalla tassatività dell’elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art.12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Aggiornamento professionale e onere contributivo
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   03/10/2017,   n.23501

La Suprema Corte, confermando la sentenza d’Appello, ha riconosciuto il diritto contributivo dell’Inpgi sulle somme erogate dalla società editoriale in favore dei propri giornalisti dipendenti a titolo di rimborsi spese per aggiornamento professionale, ritenendo non fornita, da parte dell’azienda datrice di lavoro, la prova dell’effettività degli aggiornamenti professionali contrattualmente previsti ai fini della dimostrazione del diritto all’esenzione dal generale obbligo contributivo. In particolare, la Suprema Corte, ha stabilito che l’esonero contributivo può essere legittimamente rivendicato solo previa dimostrazione, da parte del datore che intende avvalersene, della correlazione tra le attività di aggiornamento professionale e le competenze del giornalista che ne beneficia. Ha rilevato infatti che è onere del datore di lavoro che intende sottrarre da contribuzione le somme corrisposte al dipendente, dimostrare che le stesse sono state attribuite per un titolo non riconducibile al rapporto di lavoro e/o che ricorre una delle cause di esclusione previste dal comma 2 dell’art.12 della L. n. 153/1969. Tale onere probatorio discende, da un lato, dalla generale presunzione di cui al citato articolo (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) e, dall’altro dalla tassatività dell’elencazione delle voci che, in base al secondo comma dello stesso art.12, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione.