La Suprema Corte, interviene ancora una volta in materia di sanzioni, confermando la legittimità del sistema sanzionatorio deliberato dall’Inpgi in quanto espressione del potere – riconosciuto dal D.Lgs. n. 509/94 e giustificato dal sistema di autofinanziamento - di regolamentare in modo autonomo in materia di contributi e prestazioni, ove ciò sia funzionale a garantire gli equilibri di bilancio. In ragione di ciò, la Cassazione ha ribadito nella sentenza in commento, che la disciplina in materia di sanzioni, prevista dall’art.116 della Legge n. 388/2000, non si applica automaticamente all’Inpgi, il quale ha il potere di adottare- previa approvazione ministeriale - autonome deliberazioni al riguardo pur se con l’onere di un tendenziale coordinamento con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Ne consegue l’inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’Inpgi.
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