INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Ulteriore conferma dell’autonomia dell’Inpgi in materia di sanzioni
Corte di Cassazione ,   Sezione Lavoro,   03/10/2017,   n.23501

La Suprema Corte, interviene ancora una volta in materia di sanzioni, confermando la legittimità del sistema sanzionatorio deliberato dall’Inpgi in quanto espressione del potere – riconosciuto dal D.Lgs. n. 509/94 e giustificato dal sistema di autofinanziamento - di regolamentare in modo autonomo in materia di contributi e prestazioni, ove ciò sia funzionale a garantire gli equilibri di bilancio. In ragione di ciò, la Cassazione ha ribadito nella sentenza in commento, che la disciplina in materia di sanzioni, prevista dall’art.116 della Legge n. 388/2000, non si applica automaticamente all’Inpgi, il quale ha il potere di adottare- previa approvazione ministeriale - autonome deliberazioni al riguardo pur se con l’onere di un tendenziale coordinamento con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Ne consegue l’inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’Inpgi.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Ulteriore conferma dell’autonomia dell’Inpgi in materia di sanzioni
Corte di Cassazione ,   Sezione Lavoro,   03/10/2017,   n.23501

La Suprema Corte, interviene ancora una volta in materia di sanzioni, confermando la legittimità del sistema sanzionatorio deliberato dall’Inpgi in quanto espressione del potere – riconosciuto dal D.Lgs. n. 509/94 e giustificato dal sistema di autofinanziamento - di regolamentare in modo autonomo in materia di contributi e prestazioni, ove ciò sia funzionale a garantire gli equilibri di bilancio. In ragione di ciò, la Cassazione ha ribadito nella sentenza in commento, che la disciplina in materia di sanzioni, prevista dall’art.116 della Legge n. 388/2000, non si applica automaticamente all’Inpgi, il quale ha il potere di adottare- previa approvazione ministeriale - autonome deliberazioni al riguardo pur se con l’onere di un tendenziale coordinamento con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Ne consegue l’inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’Inpgi.