INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
IL RUOLO DEGLI UFFICI STAMPA (PUBBLICI E PRIVATI) PRESUPPONE ATTIVITA’ GIORNALISTICA
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   08/11/2017,   n.9059

E’ certamente giornalistica l’attività di raccolta, commento ed elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; l’apporto creativo – che contraddistingue l’attività giornalistica - può consistere indifferentemente nell’apporto di espressioni letterali, nell’esplicazione di espressioni grafiche, o ancora nella collocazione del messaggio, intesa come diffusione di notizie per mezzo di comunicati stampa o conferenze stampa. La sentenza n. 9059 del 2017 del Tribunale di Roma ha ribadito i connotati tipici del giornalismo, precisando poi che il contestuale svolgimento di altre mansioni all’interno dell’Ufficio (ad es. organizzazione di visite scolastiche o eventi aziendali) non può escludere la prevalenza del carattere giornalistico dell’attività svolta, dal momento che la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale. Sul punto è stata ritenuta dirimente anche la Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa emanata il 10.11.2011 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: essa ha fornito un’ulteriore specificazione del ruolo degli Uffici Stampa pubblici e privati, affermando che la loro attività integra una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

IL RUOLO DEGLI UFFICI STAMPA (PUBBLICI E PRIVATI) PRESUPPONE ATTIVITA’ GIORNALISTICA
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   08/11/2017,   n.9059

E’ certamente giornalistica l’attività di raccolta, commento ed elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale; l’apporto creativo – che contraddistingue l’attività giornalistica - può consistere indifferentemente nell’apporto di espressioni letterali, nell’esplicazione di espressioni grafiche, o ancora nella collocazione del messaggio, intesa come diffusione di notizie per mezzo di comunicati stampa o conferenze stampa. La sentenza n. 9059 del 2017 del Tribunale di Roma ha ribadito i connotati tipici del giornalismo, precisando poi che il contestuale svolgimento di altre mansioni all’interno dell’Ufficio (ad es. organizzazione di visite scolastiche o eventi aziendali) non può escludere la prevalenza del carattere giornalistico dell’attività svolta, dal momento che la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale. Sul punto è stata ritenuta dirimente anche la Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa emanata il 10.11.2011 dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti: essa ha fornito un’ulteriore specificazione del ruolo degli Uffici Stampa pubblici e privati, affermando che la loro attività integra una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici.