La Corte d’Appello di Roma, nella pronuncia in commento, delinea i caratteri distintivi della figura del redattore corrispondente.
L’art.5, comma 2 del CNLG riconosce, infatti, la qualifica di redattore anche ai “corrispondenti” – quindi non addetti ad alcuna redazione – purchè ricorrano: l’elaborazione di notizie, la continuità della loro trasmissione e il loro carattere generale in aggiunta alle notizie locali.
In merito a tale ultima condizione, la Corte d’Appello conferma quanto già affermato dal Giudice di prime cure e cioè che, a prescindere dal contenuto della notizia, è la risonanza nazionale dei soggetti coinvolti a conferire a questa il carattere nazionale.
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