INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ufficio stampa : la denuncia del lavoratore e la sua valenza
Tribunaledi Roma,   Sezione Lavoro,   26/10/2017,   n.8769

Le denunce per il recupero della contribuzione previdenziale, inoltrate dai giornalisti all’INPGI allo scopo di segnalare che l’attività degli addetti stampa era proseguita con le stesse modalità precedentemente accertate a seguito di verbale ispettivo e di successiva sentenza passata in giudicato, sono idonee a provare l’effettiva natura della prestazione lavorativa svolta all’interno dell’Ufficio Stampa di una Pubblica Amministrazione, qualora adeguatamente supportate da idonee allegazioni. In particolare, la persistenza dell’organizzazione dell’Ufficio stampa con le modalità gia accertate, le relazioni sull’attività svolta e la campionatura dei comunicati stampa, insieme alla determinazione dirigenziale che attesta la prosecuzione del rapporto di lavoro secondo le norme stabilite nelle convenzioni sottoscritte in precedenza, sono state ritenute dal Tribunale di Roma sufficienti per concludere che i rapporti di lavoro erano caratterizzati, di fatto, dalla subordinazione. La sentenza in commento ha altresì confermato l’ormai consolidato orientamento della Cassazione in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, secondo il quale la denuncia del lavoratore - se interviene entro il quinquennio dalla data di scadenza dell’obbligo contributivo - ha l’effetto di raddoppiare da cinque a dieci anni il termine entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ufficio stampa : la denuncia del lavoratore e la sua valenza
Tribunaledi Roma,   Sezione Lavoro,   26/10/2017,   n.8769

Le denunce per il recupero della contribuzione previdenziale, inoltrate dai giornalisti all’INPGI allo scopo di segnalare che l’attività degli addetti stampa era proseguita con le stesse modalità precedentemente accertate a seguito di verbale ispettivo e di successiva sentenza passata in giudicato, sono idonee a provare l’effettiva natura della prestazione lavorativa svolta all’interno dell’Ufficio Stampa di una Pubblica Amministrazione, qualora adeguatamente supportate da idonee allegazioni. In particolare, la persistenza dell’organizzazione dell’Ufficio stampa con le modalità gia accertate, le relazioni sull’attività svolta e la campionatura dei comunicati stampa, insieme alla determinazione dirigenziale che attesta la prosecuzione del rapporto di lavoro secondo le norme stabilite nelle convenzioni sottoscritte in precedenza, sono state ritenute dal Tribunale di Roma sufficienti per concludere che i rapporti di lavoro erano caratterizzati, di fatto, dalla subordinazione. La sentenza in commento ha altresì confermato l’ormai consolidato orientamento della Cassazione in materia di prescrizione dei contributi previdenziali, secondo il quale la denuncia del lavoratore - se interviene entro il quinquennio dalla data di scadenza dell’obbligo contributivo - ha l’effetto di raddoppiare da cinque a dieci anni il termine entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi.