INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione nell'attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/12/2017,   n.8526

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria testimoniale condotta e mutuando i principi della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte in tema di subordinazione giornalistica, il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, ha ritenuto raggiunta la prova della subordinazione per i giornalisti oggetto del giudizio in quanto pur essendo indubbio che i rapporti di lavoro fossero tutti organizzati con elasticità e variabilità rispetto all’orario di lavoro, d’altra parte indubbia è stata la continua attività nel tempo e l’impegno fornito da ciascuno, nonché la diretta ingerenza dei referenti della redazione nei pezzi scritti, quanto a taglio, lunghezza e oggetto. Da ciò consegue che, proprio seguendo i dettami della Corte di Cassazione al riguardo, i rapporti intercorsi possono essere ricondotti nell’alveo del lavoro giornalistico subordinato, poiché pur non essendo necessaria una cadenza quotidiana della prestazione lavorativa, è sufficiente un’attività giornalistica continuativa e cioè non occasionale volta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione nell'attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/12/2017,   n.8526

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria testimoniale condotta e mutuando i principi della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte in tema di subordinazione giornalistica, il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, ha ritenuto raggiunta la prova della subordinazione per i giornalisti oggetto del giudizio in quanto pur essendo indubbio che i rapporti di lavoro fossero tutti organizzati con elasticità e variabilità rispetto all’orario di lavoro, d’altra parte indubbia è stata la continua attività nel tempo e l’impegno fornito da ciascuno, nonché la diretta ingerenza dei referenti della redazione nei pezzi scritti, quanto a taglio, lunghezza e oggetto. Da ciò consegue che, proprio seguendo i dettami della Corte di Cassazione al riguardo, i rapporti intercorsi possono essere ricondotti nell’alveo del lavoro giornalistico subordinato, poiché pur non essendo necessaria una cadenza quotidiana della prestazione lavorativa, è sufficiente un’attività giornalistica continuativa e cioè non occasionale volta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore.