INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la subordinazione in tema di attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/12/2017,   n.8524

Il Tribunale di Roma, mutuando i principi della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte in tema di subordinazione giornalistica, ha, con la pronuncia in commento, affermato che “nonostante la difficoltà di conciliare ed enucleare quale sia nel rapporto di lavoro giornalistico l’esatta valenza ricoperta dal “vincolo di subordinazione”, prendendo a riferimento proprio i suddetti principi, si può senza dubbio ritenere che la stessa, in tale specifica tipologia di attività lavorativa, può presentarsi in maniera attenuata. “Tale attenuazione non deve essere stata comunque tale da intaccare quell’assoggettamento tecnico funzionale e personale”. Più in generale, quindi, stante la natura intellettuale dell’attività giornalistica e il carattere collettivo dell’opera redazionale, è necessario l’esame delle concrete modalità di inserimento del giornalista nella produzione del prodotto editoriale, non essendo sufficiente solo la collaborazione continuativa, ma anche la partecipazione del prestatore all’attività della redazione, svolgendo insieme ad altri quella serie di operazioni, connesse tra loro, in funzione del risultato da raggiungere. Da ciò deriva che può ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato giornalistico quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’Editore per eseguirne le istruzioni; non sussiste invece quando sia accertato che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi. In ogni caso, aggiunge il Giudicante, ha comunque un peso, nell’indagine da compiere, la continuità nel tempo della prestazione, quindi la sua non occasionalità, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore. Non ha, invece, rilevanza determinante, nell’escludere la subordinazione, la circostanza che i giornalisti abbiano lavorato in un primo momento in redazione, poi a seguito della chiusura della stessa, da casa, quando venga provato che il lavoro ha continuato ad essere organizzato in turni, coordinato da un referente, e svolto con modalità invariate rispetto al precedente periodo e, dunque, con il medesimo inserimento della prestazione resa dai giornalisti nell’organizzazione redazionale.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la subordinazione in tema di attivita' giornalistica
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/12/2017,   n.8524

Il Tribunale di Roma, mutuando i principi della giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte in tema di subordinazione giornalistica, ha, con la pronuncia in commento, affermato che “nonostante la difficoltà di conciliare ed enucleare quale sia nel rapporto di lavoro giornalistico l’esatta valenza ricoperta dal “vincolo di subordinazione”, prendendo a riferimento proprio i suddetti principi, si può senza dubbio ritenere che la stessa, in tale specifica tipologia di attività lavorativa, può presentarsi in maniera attenuata. “Tale attenuazione non deve essere stata comunque tale da intaccare quell’assoggettamento tecnico funzionale e personale”. Più in generale, quindi, stante la natura intellettuale dell’attività giornalistica e il carattere collettivo dell’opera redazionale, è necessario l’esame delle concrete modalità di inserimento del giornalista nella produzione del prodotto editoriale, non essendo sufficiente solo la collaborazione continuativa, ma anche la partecipazione del prestatore all’attività della redazione, svolgendo insieme ad altri quella serie di operazioni, connesse tra loro, in funzione del risultato da raggiungere. Da ciò deriva che può ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato giornalistico quando il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell’Editore per eseguirne le istruzioni; non sussiste invece quando sia accertato che le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi. In ogni caso, aggiunge il Giudicante, ha comunque un peso, nell’indagine da compiere, la continuità nel tempo della prestazione, quindi la sua non occasionalità, rivolta ad assicurare le esigenze formative e informative di uno specifico settore. Non ha, invece, rilevanza determinante, nell’escludere la subordinazione, la circostanza che i giornalisti abbiano lavorato in un primo momento in redazione, poi a seguito della chiusura della stessa, da casa, quando venga provato che il lavoro ha continuato ad essere organizzato in turni, coordinato da un referente, e svolto con modalità invariate rispetto al precedente periodo e, dunque, con il medesimo inserimento della prestazione resa dai giornalisti nell’organizzazione redazionale.