Con la sentenza allegata la sez Lavoro della Corte d’Appello di Milano, come nelle più recenti sentenze rese in relazione alla disciplina dell’INPGI sul cumulo/ pensione reddito, ha ritenuto di aderire all’impostazione data dalla Cassazione in merito alla questione dell’autonomia degli Enti previdenziali privatizzati nell’ambito dell’ordinamento “post privatizzazione”, richiamando al riguardo espressamente la sentenza delle Sezioni Unite, n. 17589/15 e la sentenza della sez lavoro n. 8067/16.
In particolare il Giudice di Appello ha ritenuto di condividere l’affermazione di precisi ambiti di autonomia dell’Inpgi rispetto all’Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall’Inps, che evidenziano la coesistenza, nel ns. ordinamento, di due diversi sistemi previdenziali: l’uno pubblico, assoggettato al potere autoritativo dello Stato e, pertanto, disciplinato direttamente dalla Legge; l’altro – costituito dagli enti previdenziali privati – la cui disciplina è fondamentalmente affidata all’autonomia regolamentare dei medesimi enti.
Data la divaricazione dei due sistemi appena delineati, la Corte d’Appello ha quindi concluso – sempre seguendo quanto già affermato dalla Corte di Cassazione - che non è possibile ritenere riferibili automaticamente all’INPGI le norme dettate per le forme previdenziali sostitutive pubbliche e ciò nemmeno con riferimento alla disciplina del cumulo pensione-reddito.
Pertanto ha ritenuto pienamente legittima la disciplina contenuta al riguardo nell’art. 15 del Regolamento INPGI.
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