INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
gli indici primari della subordinazione per il redattore ex art 1 cnlg
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   25/03/2014,   n.3751

Il Tribunale di Roma, nella sentenza in commento, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, ripercorrendo altresì l’orientamento maggioritario di legittimità al riguardo, ha ritenuto sussistente la subordinazione nei rapporti lavorativi dei giornalisti oggetto del verbale di accertamento ispettivo opposto. Il Giudice di prime cure, andando oltre la qualificazione dei rapporti compiuta dalle parti, ha accertato la compresenza di tutti quegli indici primari rivelatori della natura subordinata dell’attività prestata, che vanno a comprovare la c.d. etero direzione del lavoratore subordinato e cioè: la condizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale. Ha ritenuto, al contrario, l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza dell’orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, indici meramente sussidiari e pertanto non decisivi per l’accertamento della subordinazione che nell’attività giornalistica si esplica in forma attenuata. Il Tribunale ha accolto, inoltre, la tesi difensiva dell’Inpgi secondo cui, laddove la prestazione lavorativa sia – come nel caso de quo – quotidiana, l’indagine relativa al requisito di rimanere a disposizione nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, diviene ultronea e irrilevante poiché tale accertamento assurge ad indice significativo della ricorrenza della subordinazione solo per quei giornalisti che non prestano opera quotidiana – quale il collaboratore fisso ex art. 2 CNLG – e non per la qualifica di redattore come nel caso di specie.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

gli indici primari della subordinazione per il redattore ex art 1 cnlg
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   25/03/2014,   n.3751

Il Tribunale di Roma, nella sentenza in commento, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, ripercorrendo altresì l’orientamento maggioritario di legittimità al riguardo, ha ritenuto sussistente la subordinazione nei rapporti lavorativi dei giornalisti oggetto del verbale di accertamento ispettivo opposto. Il Giudice di prime cure, andando oltre la qualificazione dei rapporti compiuta dalle parti, ha accertato la compresenza di tutti quegli indici primari rivelatori della natura subordinata dell’attività prestata, che vanno a comprovare la c.d. etero direzione del lavoratore subordinato e cioè: la condizione di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale. Ha ritenuto, al contrario, l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza dell’orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, indici meramente sussidiari e pertanto non decisivi per l’accertamento della subordinazione che nell’attività giornalistica si esplica in forma attenuata. Il Tribunale ha accolto, inoltre, la tesi difensiva dell’Inpgi secondo cui, laddove la prestazione lavorativa sia – come nel caso de quo – quotidiana, l’indagine relativa al requisito di rimanere a disposizione nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, diviene ultronea e irrilevante poiché tale accertamento assurge ad indice significativo della ricorrenza della subordinazione solo per quei giornalisti che non prestano opera quotidiana – quale il collaboratore fisso ex art. 2 CNLG – e non per la qualifica di redattore come nel caso di specie.