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omissione contributiva e evasione contributiva
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Tribunale di Roma,
Sezione lavoro,
25/03/2014,
n.3751
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Il Tribunale di Roma ha ritenuto infondata la censura mossa all’Inpgi dalla società opponente in merito alla determinazione da parte dell’Ente delle sanzioni quale evasione contributiva.
Facendo chiarezza sul punto, il Giudice di prime cure ha precisato che l’ipotesi di omissione contributiva ricorre in caso di ritardato o mancato pagamento di contributi o premi sulla base di denunce e/o registrazioni obbligatorie già inviate dal datore di lavoro; mentre quando tali denunce e/o registrazioni sono state del tutto omesse o non siano conformi al vero, ricorre l’ipotesi di evasione contributiva.
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