INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
l'attivita' giornalistica subordinata e gli elementi rivelatori
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   06/07/2017,   n.2614

La Corte d’Appello di Roma con pronuncia passata in giudicato, confermando appieno la sentenza di primo grado n. 3751/14, che aveva riconosciuto la natura subordinata delle prestazioni lavorative di alcuni giornalisti oggetto di recupero in verbale di accertamento ispettivo, ha definito tautologico l’aver sostenuto, da parte dell’Azienda, che i giornalisti cui si riferiva la pretesa monitoria dell’Inpgi, in quanto iscritti all’Albo e dotati di esperienza, non necessitassero di alcuna specifica direttiva nell’espletamento della prestazione lavorativa, “perché ragionare in tali termini significherebbe negare a priori – senza un’effettiva indagine sul concreto atteggiarsi del rapporto –la ricorrenza della subordinazione nel lavoro giornalistico”. D’Altronde, come affermato dalla Corte d’Appello, l’istruttoria testimoniale ha fatto emergere, in maniera inequivocabile, tutti gli indici rivelatori della subordinazione descrivendo “ un’attività quotidiana, eterodiretta, rispondente alle esigenze variabili della produzione, sottoposta a controllo, pienamente e stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale, effettuata con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione dalla datrice di lavoro, priva di qualsiasi rischio economico in capo ai giornalisti, che venivano retribuiti in misura fissa.”
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

l'attivita' giornalistica subordinata e gli elementi rivelatori
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   06/07/2017,   n.2614

La Corte d’Appello di Roma con pronuncia passata in giudicato, confermando appieno la sentenza di primo grado n. 3751/14, che aveva riconosciuto la natura subordinata delle prestazioni lavorative di alcuni giornalisti oggetto di recupero in verbale di accertamento ispettivo, ha definito tautologico l’aver sostenuto, da parte dell’Azienda, che i giornalisti cui si riferiva la pretesa monitoria dell’Inpgi, in quanto iscritti all’Albo e dotati di esperienza, non necessitassero di alcuna specifica direttiva nell’espletamento della prestazione lavorativa, “perché ragionare in tali termini significherebbe negare a priori – senza un’effettiva indagine sul concreto atteggiarsi del rapporto –la ricorrenza della subordinazione nel lavoro giornalistico”. D’Altronde, come affermato dalla Corte d’Appello, l’istruttoria testimoniale ha fatto emergere, in maniera inequivocabile, tutti gli indici rivelatori della subordinazione descrivendo “ un’attività quotidiana, eterodiretta, rispondente alle esigenze variabili della produzione, sottoposta a controllo, pienamente e stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale, effettuata con l’ausilio degli strumenti messi a disposizione dalla datrice di lavoro, priva di qualsiasi rischio economico in capo ai giornalisti, che venivano retribuiti in misura fissa.”