INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la valenza probatoria dei verbali ispettivi
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   06/07/2017,   n.2614

La Corte d’Appello di Roma, in merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, mutuando i principi dettati dalla Suprema Corte al riguardo, ha riaffermato che “ il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori”. In sintesi, i rapporti ispettivi, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, che può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la valenza probatoria dei verbali ispettivi
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   06/07/2017,   n.2614

La Corte d’Appello di Roma, in merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, mutuando i principi dettati dalla Suprema Corte al riguardo, ha riaffermato che “ il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con altri elementi probatori”. In sintesi, i rapporti ispettivi, fanno piena prova esclusivamente dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, che può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori.