LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
le ss.uu. della cassazione confermano l'autonomia degli enti prev.li privatizzati
Corte di Cassazione,   Sezioni Unite,   04/09/2015,   n.17589

Le SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 17589/2015, hanno definitivamente chiarito gli ambiti di autonomia regolamentare degli enti e casse di previdenza privati e ne hanno fornito giustificazione proprio in ragione del quadro previdenziale delineatosi nell’ordinamento post privatizzazione. Con detta sentenza le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che, con il processo di privatizzazione, portato a compimento con il D.Lgs 509/94, il legislatore ha inteso dar luogo a due diversi schemi di intervento: l’uno autoritativo e diretto a disciplinare con legge la previdenza attuata dagli enti pubblici e l’altro affidato all’autonomia regolamentare degli enti di previdenza privatizzati per effetto del coevo processo di delegificazione in favore di detti enti. In particolare al par. 19 della sentenza in questione, le Sezioni Unite hanno escluso la diretta applicabilità della legislazione nazionale all’INPGI affermando testualmente: “… la circostanza che, per indicare le disposizioni dirette ad attuare il contenimento della spesa pensionistica riservate agli iscritti dagli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, il legislatore abbia indicato una sede specifica (il c. 24), diversa da quella riservata alle misure concernenti coloro che sono iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima (c. 4 e ss.), è chiaro indice della volontà di adottare due diversi schemi di intervento. ( … ) Tale convinzione nasce innanzi tutto da una fondamentale esigenza di logicità dell’intervento legislativo, in quanto sarebbe incomprensibile la ragione per cui il legislatore dopo aver affermato la rilevata divaricazione, coerente con i principi generali dell’ordinamento previdenziale, al punto da prevedere due differenti ‘sedes materiae’, consenta allo stesso tempo una commistione tra i diversi sistemi. Tale commistione sarebbe tanto più grave ove si consideri che i due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi, essendo le contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento delle prestazioni per l’AGO fissati direttamente dalla legge, e per gli enti privatizzati rimessi ai rispettivi Statuti e Regolamenti, seppure sotto la vigilanza dell’autorità centrale.”
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

le ss.uu. della cassazione confermano l'autonomia degli enti prev.li privatizzati
Corte di Cassazione,   Sezioni Unite,   04/09/2015,   n.17589

Le SS.UU. della Cassazione, con sentenza n. 17589/2015, hanno definitivamente chiarito gli ambiti di autonomia regolamentare degli enti e casse di previdenza privati e ne hanno fornito giustificazione proprio in ragione del quadro previdenziale delineatosi nell’ordinamento post privatizzazione. Con detta sentenza le Sezioni Unite hanno infatti evidenziato che, con il processo di privatizzazione, portato a compimento con il D.Lgs 509/94, il legislatore ha inteso dar luogo a due diversi schemi di intervento: l’uno autoritativo e diretto a disciplinare con legge la previdenza attuata dagli enti pubblici e l’altro affidato all’autonomia regolamentare degli enti di previdenza privatizzati per effetto del coevo processo di delegificazione in favore di detti enti. In particolare al par. 19 della sentenza in questione, le Sezioni Unite hanno escluso la diretta applicabilità della legislazione nazionale all’INPGI affermando testualmente: “… la circostanza che, per indicare le disposizioni dirette ad attuare il contenimento della spesa pensionistica riservate agli iscritti dagli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, il legislatore abbia indicato una sede specifica (il c. 24), diversa da quella riservata alle misure concernenti coloro che sono iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima (c. 4 e ss.), è chiaro indice della volontà di adottare due diversi schemi di intervento. ( … ) Tale convinzione nasce innanzi tutto da una fondamentale esigenza di logicità dell’intervento legislativo, in quanto sarebbe incomprensibile la ragione per cui il legislatore dopo aver affermato la rilevata divaricazione, coerente con i principi generali dell’ordinamento previdenziale, al punto da prevedere due differenti ‘sedes materiae’, consenta allo stesso tempo una commistione tra i diversi sistemi. Tale commistione sarebbe tanto più grave ove si consideri che i due sistemi previdenziali sono fondati su principi organizzativi diversi, essendo le contribuzioni, i requisiti soggettivi e le modalità di godimento delle prestazioni per l’AGO fissati direttamente dalla legge, e per gli enti privatizzati rimessi ai rispettivi Statuti e Regolamenti, seppure sotto la vigilanza dell’autorità centrale.”