LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
CUMULO PENSIONE-REDDITO: LA CASSAZIONE ritiene legittimo il regolamento INPGI
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   21/04/2016,   n.8067

Sull’autonoma potestà regolamentare dell’INPGI derivata dalla privatizzazione, si sono già espressi positivamente sia il Consiglio di Stato (con sent. 3005/2004) che la Corte di Cassazione (con sent. n. 11023/2006, a cui sono seguite in senso conforme molteplici altre sentenze, tra cui: Cass. 21612/2007, n.12208/2011, n.13607/2012, n.14531/2014). In tutti detti pronunciamenti, traendo spunto da questioni connesse alle entrate contributive (quali il sistema sanzionatorio per omessa contribuzione), il più alto consesso del Giudice Amministrativo e la Suprema Corte di Cassazione hanno già affermato in tale ambito la potestà del privatizzato INPGI di disciplinare in modo autonomo (e difforme) rispetto a quanto disposto con norme di legge per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, allorquando ciò sia imposto dalla preminente necessità di garantire la stabilità della gestione finanziaria dell’Istituto per l’attuazione del precetto costituzionale di assicurare le prestazioni pensionistiche. Con la sentenza in commento (n. 8067/16) la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha fatto applicazione del medesimo principio anche nella verifica della legittimità di norme Regolamentari dell’Istituto riguardanti la materia delle prestazioni riconoscendo la piena legittimità dell’art. 15 del Regolamento INPGI che disciplina la materia del cumulo pensione- reddito da lavoro. Al riguardo, l’orientamento (positivo per l’Inpgi e le Casse di previdenza privatizzate) che si è formato giustifica gli ambiti di autonomia regolamentare dell’Istituto proprio in ragione del quadro previdenziale delineatosi nell’ordinamento post privatizzazione, così come di recente chiarito dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 17589/2015 (pubblicata e commentata in questa stessa Rassegna giurisprudenziale); quadro caratterizzato dalla coesistenza di due distinti sistemi previdenziali (quello pubblico che fa capo all’A.G.O. e quello degli enti e casse privatizzati) , fondati su diversi principi organizzativi.
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

CUMULO PENSIONE-REDDITO: LA CASSAZIONE ritiene legittimo il regolamento INPGI
Corte di Cassazione,   Sezione Lavoro,   21/04/2016,   n.8067

Sull’autonoma potestà regolamentare dell’INPGI derivata dalla privatizzazione, si sono già espressi positivamente sia il Consiglio di Stato (con sent. 3005/2004) che la Corte di Cassazione (con sent. n. 11023/2006, a cui sono seguite in senso conforme molteplici altre sentenze, tra cui: Cass. 21612/2007, n.12208/2011, n.13607/2012, n.14531/2014). In tutti detti pronunciamenti, traendo spunto da questioni connesse alle entrate contributive (quali il sistema sanzionatorio per omessa contribuzione), il più alto consesso del Giudice Amministrativo e la Suprema Corte di Cassazione hanno già affermato in tale ambito la potestà del privatizzato INPGI di disciplinare in modo autonomo (e difforme) rispetto a quanto disposto con norme di legge per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, allorquando ciò sia imposto dalla preminente necessità di garantire la stabilità della gestione finanziaria dell’Istituto per l’attuazione del precetto costituzionale di assicurare le prestazioni pensionistiche. Con la sentenza in commento (n. 8067/16) la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha fatto applicazione del medesimo principio anche nella verifica della legittimità di norme Regolamentari dell’Istituto riguardanti la materia delle prestazioni riconoscendo la piena legittimità dell’art. 15 del Regolamento INPGI che disciplina la materia del cumulo pensione- reddito da lavoro. Al riguardo, l’orientamento (positivo per l’Inpgi e le Casse di previdenza privatizzate) che si è formato giustifica gli ambiti di autonomia regolamentare dell’Istituto proprio in ragione del quadro previdenziale delineatosi nell’ordinamento post privatizzazione, così come di recente chiarito dalle SS.UU. della Cassazione con sentenza n. 17589/2015 (pubblicata e commentata in questa stessa Rassegna giurisprudenziale); quadro caratterizzato dalla coesistenza di due distinti sistemi previdenziali (quello pubblico che fa capo all’A.G.O. e quello degli enti e casse privatizzati) , fondati su diversi principi organizzativi.