INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
sanzioni sempre dovute in caso di erroneo pag.to dei contributi ad altro ente
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   17/02/2017,   n.11169

Il Tribunale di Roma, ripercorso l’orientamento maggioritario della Suprema Corte in materia di regime sanzionatorio, ha riaffermato che l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge, il danno cagionato all’Istituto assicuratore. Nel caso di specie, è stata altresì esclusa l’invocabilità dell’art. 1189 c.. che presuppone l’errore scusabile, posto che il datore di lavoro non poteva ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del proprio dipendente. Il Tribunale ha, del resto, ritenuto possibile per l’azienda ripetere i contributi già versati al diverso Ente Previdenziale, ma senza potersi esimere dal pagamento delle sanzioni di cui all’art. 116, comma 20, L. 388/00. Ed inoltre, non si è ritenuta applicabile la convenzione stipulata tra Inps e Inpgi per il trasferimento della contribuzione versata, in quanto i contributi dovuti all’Inpgi possono essere considerati versati in buona fede a diverso Ente, solo se riferiti a soggetti dipendenti di aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e radiotelevisivo.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

sanzioni sempre dovute in caso di erroneo pag.to dei contributi ad altro ente
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   17/02/2017,   n.11169

Il Tribunale di Roma, ripercorso l’orientamento maggioritario della Suprema Corte in materia di regime sanzionatorio, ha riaffermato che l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso pagamento dei contributi assicurativi, costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo ed è posto allo scopo di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire, in misura predeterminata dalla legge, il danno cagionato all’Istituto assicuratore. Nel caso di specie, è stata altresì esclusa l’invocabilità dell’art. 1189 c.. che presuppone l’errore scusabile, posto che il datore di lavoro non poteva ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del proprio dipendente. Il Tribunale ha, del resto, ritenuto possibile per l’azienda ripetere i contributi già versati al diverso Ente Previdenziale, ma senza potersi esimere dal pagamento delle sanzioni di cui all’art. 116, comma 20, L. 388/00. Ed inoltre, non si è ritenuta applicabile la convenzione stipulata tra Inps e Inpgi per il trasferimento della contribuzione versata, in quanto i contributi dovuti all’Inpgi possono essere considerati versati in buona fede a diverso Ente, solo se riferiti a soggetti dipendenti di aziende operanti in settori diversi da quello editoriale e radiotelevisivo.