La Corte d’Appello di Roma, valutate le risultanze istruttorie, ha tenuto ferma la sentenza di primo grado, confermando per tutti i giornalisti, oggetto dell’accertamento ispettivo, la qualifica di redattori subordinati.
Sono stati ritenuti, infatti, sussistenti i requisiti della quotidianità della prestazione, resa secondo un determinato orario di lavoro nonchè l’inserimento stabile nell’organizzazione editoriale. È inoltre emersa chiaramente la partecipazione all’attività redazionale con un apporto che è consistito nella scelta del contenuto degli articoli, nella loro revisione, nella titolazionee impaginazione, nella corredazione di didascalie e scelta delle foto e, quindi, un’attività complessiva che contribuisce alla realizzazione della rivista – quale prodotto finale dell’azienda editrice – nella sua connotazione contenutistica, struttura e veste esteriore e quindi in definitiva alla diffusione e comunicazione di notizie.
Tale apporto, secondo anche i principi giurisprudenziali della Suprema Corte, pur in assenza di materiale redazione di articoli, costituisce attività giornalistica nella tipica espressione di attività redazionale, connotata da subordinazione.
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