INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
quando il corrispondente (ex art. 12 cnlg) è subordinato
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   02/02/2018,   n.9994

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, ha ritenuto sussistenti gli elementi della subordinazione essendo risultato provato che entrambi i giornalisti – corrispondenti in loco -- sono stati utilizzati dalla datrice di lavoro per coprire le esigenze informative della stessa e che la società, in tal modo, ha fatto affidamento sulla permanenza della loro disponibilità per assicurare il tempestivo flusso di notizie in relazione ad avvenimenti rilevanti riguardanti settori specifici. Al contrario, a parere del Giudicante, non possono ritenersi rilevanti, ai fini dell’esclusione della riconosciuta subordinazione, le circostanze che il lavoro venisse svolto con ampia autonomia e anche in assenza di precisi ordini, né tantomeno dalla circostanza che i giornalisti prestassero la propria collaborazione anche per altre società, poiché l’elemento della disponibilità va valutato nel senso di dedizione continua e funzionale al risultato produttivo perseguito dall’imprenditore. D’altra parte, la figura del giornalista corrispondente è caratterizzata, oltre che dalla limitatezza dell’ambito territoriale di pertinenza e, di norma, dall’assenza di uno specifico settore di competenza, dalla mancanza d’inserimento organico nella redazione e di vincolo d’orario.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

quando il corrispondente (ex art. 12 cnlg) è subordinato
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   02/02/2018,   n.9994

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, ha ritenuto sussistenti gli elementi della subordinazione essendo risultato provato che entrambi i giornalisti – corrispondenti in loco -- sono stati utilizzati dalla datrice di lavoro per coprire le esigenze informative della stessa e che la società, in tal modo, ha fatto affidamento sulla permanenza della loro disponibilità per assicurare il tempestivo flusso di notizie in relazione ad avvenimenti rilevanti riguardanti settori specifici. Al contrario, a parere del Giudicante, non possono ritenersi rilevanti, ai fini dell’esclusione della riconosciuta subordinazione, le circostanze che il lavoro venisse svolto con ampia autonomia e anche in assenza di precisi ordini, né tantomeno dalla circostanza che i giornalisti prestassero la propria collaborazione anche per altre società, poiché l’elemento della disponibilità va valutato nel senso di dedizione continua e funzionale al risultato produttivo perseguito dall’imprenditore. D’altra parte, la figura del giornalista corrispondente è caratterizzata, oltre che dalla limitatezza dell’ambito territoriale di pertinenza e, di norma, dall’assenza di uno specifico settore di competenza, dalla mancanza d’inserimento organico nella redazione e di vincolo d’orario.