In tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento ex art. 18 L. n. 300/1970, occorre distinguere, ai fini delle sanzioni applicate su contributi previdenziali omessi, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che è oggetto di una sentenza dichiarativa e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di una sentenza costitutiva: nel primo caso, le sanzioni civili sono dovute, nel secondo caso no, trovando applicazione la comune disciplina della mora debendi
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