INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il tribunale di roma e i requisiti del rapporto di co.co.co.
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/04/2018,   n.3185

Al fine di accertare la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - in contrasto con l'inquadramento come lavoro autonomo - devono sussistere i requisiti della CONTINUITA' e del COORDINAMENTO, così come chiarito dalla Cassazione e più ampiamente precisato dal Tribunale di Roma con la sentenza in commento. La CONTINUITA' ricorre quando la prestazione è non meramente occasionale e non istantanea e pertanto destinata a protrarsi in un arco di tempo indeterminato o apprezzabilmente lungo, implicando la reiterazione delle prestazioni. Secondo i dettami della Cassazione la non occasionalità si verifica quando la prestazione non si limiti a uno o più affari determinati, ma si estenda a tutti gli affari di una certa specie del preponente in una determinato periodo di tempo. D’altra parte, la continuità non deve intendersi in senso meramente cronologico, ma implica per un certo lasso di tempo un numero indeterminato di prestazioni, non risultando nemmeno esclusa dalla realizzazione di prestazioni istantanee purchè funzionalmente collegate tra loro e tese a soddisfare l’interesse duraturo del committente, potendo essere accertata, se non convenzionalmente pattuita, anche a posteriori sulla base della reiterazione di fatto delle prestazioni. IL COORDINAMENTO, invece, ricorre quando il collaboratore svolga la sua attività in connessione col proponente per raggiungere le finalità cui quest’ultimo mira. Nel caso specifico dell’attività giornalistica, il coordinamento si ravvisa quando lo svolgimento del lavoro oggetto di collaborazione avvenga con contatti più o meno frequenti con la redazione implicando rapporti tra il collaboratore e uno o più referenti del committente. I suddetti requisiti costituiscono la linea di demarcazione con il rapporto di lavoro libero professionale; rapporto in cui tutti gli elementi e le caratteristiche dell’attività giornalistica vengono definite in fase iniziale e non sono suscettibili di modifiche, lasciando al committente solo la possibilità di controllare la rispondenza del prodotto giornalistico a quei requisiti fissati in fase di affidamento del singolo incarico.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il tribunale di roma e i requisiti del rapporto di co.co.co.
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   19/04/2018,   n.3185

Al fine di accertare la sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - in contrasto con l'inquadramento come lavoro autonomo - devono sussistere i requisiti della CONTINUITA' e del COORDINAMENTO, così come chiarito dalla Cassazione e più ampiamente precisato dal Tribunale di Roma con la sentenza in commento. La CONTINUITA' ricorre quando la prestazione è non meramente occasionale e non istantanea e pertanto destinata a protrarsi in un arco di tempo indeterminato o apprezzabilmente lungo, implicando la reiterazione delle prestazioni. Secondo i dettami della Cassazione la non occasionalità si verifica quando la prestazione non si limiti a uno o più affari determinati, ma si estenda a tutti gli affari di una certa specie del preponente in una determinato periodo di tempo. D’altra parte, la continuità non deve intendersi in senso meramente cronologico, ma implica per un certo lasso di tempo un numero indeterminato di prestazioni, non risultando nemmeno esclusa dalla realizzazione di prestazioni istantanee purchè funzionalmente collegate tra loro e tese a soddisfare l’interesse duraturo del committente, potendo essere accertata, se non convenzionalmente pattuita, anche a posteriori sulla base della reiterazione di fatto delle prestazioni. IL COORDINAMENTO, invece, ricorre quando il collaboratore svolga la sua attività in connessione col proponente per raggiungere le finalità cui quest’ultimo mira. Nel caso specifico dell’attività giornalistica, il coordinamento si ravvisa quando lo svolgimento del lavoro oggetto di collaborazione avvenga con contatti più o meno frequenti con la redazione implicando rapporti tra il collaboratore e uno o più referenti del committente. I suddetti requisiti costituiscono la linea di demarcazione con il rapporto di lavoro libero professionale; rapporto in cui tutti gli elementi e le caratteristiche dell’attività giornalistica vengono definite in fase iniziale e non sono suscettibili di modifiche, lasciando al committente solo la possibilità di controllare la rispondenza del prodotto giornalistico a quei requisiti fissati in fase di affidamento del singolo incarico.